Illegittimità dell'affidamento diretto per fornitura sanitaria: il rispetto delle specifiche tecniche e dei principi del Codice Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha annullato l’aggiudicazione di un affidamento diretto per la fornitura di bende emostatiche, in quanto il prodotto offerto dall’impresa vincitrice non rispettava i requisiti tecnici minimi previsti dalla lettera di invito. Il Tribunale ha rilevato che la Stazione Appaltante, pur avendo ampia discrezionalità nell’affidamento diretto, era comunque tenuta a rispettare i principi generali di trasparenza, par condicio e autovincolo imposti dal Codice degli Appalti. La mancata corrispondenza del prodotto alle caratteristiche essenziali richieste ha comportato una grave violazione delle regole di gara e dei principi generali, rendendo l’aggiudicazione illegittima e dichiarando inefficace l’eventuale contratto già stipulato.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso di una società esclusa da un affidamento diretto per la fornitura di dispositivi sanitari, censurando l’operato della Stazione Appaltante che ha aggiudicato la gara a un concorrente le cui offerte non rispettavano le specifiche tecniche sostanziali fissate nella lettera di invito. I giudici sottolineano che anche negli affidamenti diretti la discrezionalità amministrativa deve essere esercitata nel rispetto dei principi di coerenza (autovincolo), buon andamento, trasparenza, concorrenza e del risultato, sanciti dal Codice degli Appalti. In particolare, la Stazione Appaltante aveva richiesto dispositivi con determinate caratteristiche (range di misure e valori di pressione variabili), mentre il prodotto offerto e selezionato non le rispettava, senza che vi fosse una motivazione istruttoria adeguata sull’equivalenza funzionale. Una valutazione superficiale come quella operata integra i vizi di carenza di istruttoria e difetto di motivazione, oltre a ledere la par condicio tra i partecipanti. La sentenza ribadisce che il principio di equivalenza consente l’ammissione di prodotti non identici a quelli richiesti, ma solo se viene dimostrato che offrono prestazioni sostanzialmente corrispondenti alle esigenze espresse dalla lex specialis. Il mancato rispetto delle caratteristiche minime essenziali comporta l’illegittimità dell’affidamento e la nullità del contratto stipulato.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 1, che introduce il principio del risultato, è stato applicato per affermare che la Stazione Appaltante deve perseguire il miglior rapporto qualità/prezzo garantendo il rispetto della legalità, trasparenza e concorrenza. Nella sentenza i giudici sottolineano che la scelta dell’offerta non può essere motivata solo dal prezzo, a scapito delle prestazioni richieste, pena il venir meno dell’interesse pubblico all’acquisizione di un bene rispondente alle proprie esigenze. Il mancato rispetto delle specifiche tecniche ha vanificato la funzione della procedura e violato il principio del risultato.
L’articolo 50 regola gli affidamenti diretti per contratti sotto soglia. Il TAR Lombardia precisa che, sebbene tale procedura attribuisca ampia discrezionalità alla stazione appaltante, questa non può comunque derogare ai principi generali del codice, né può selezionare un prodotto carente delle caratteristiche essenziali senza adeguata istruttoria e motivazione. Così la sentenza chiarisce che la flessibilità della procedura non consente arbitrii o il sacrificio dei requisiti minimi, a presidio della parità di trattamento e della corretta comparazione delle offerte.



