Illegittimità dell’esclusione da gara per asserita carenza di certificazione BIM Specialist Strutture: prevale la valutazione dell’idoneità del gruppo di lavoro nel suo complesso
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso del R.T.P. desARCHI avverso l’esclusione dalla procedura di gara relativa alla progettazione della nuova scuola 'Leonardo da Vinci' di Pavia. L’esclusione, fondata sulla presunta mancanza della certificazione BIM Specialist Strutture in capo al professionista indicato (per certificato scaduto), è stata ritenuta illegittima poiché, dalla documentazione, risultava che un altro componente del gruppo possedeva valida certificazione e ruolo adeguato. La sentenza chiarisce che il requisito va riferito al gruppo di lavoro complessivamente, non ai singoli, e che l’amministrazione non ha dimostrato alcuna falsa dichiarazione. Il ricorso è quindi stato accolto, con annullamento dei provvedimenti di esclusione e graduatoria.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sulla corretta interpretazione delle regole di gara e dei principi del nuovo Codice degli Appalti. La stazione appaltante aveva escluso il R.T.P. desARCHI ritenendo che mancasse la figura di un BIM Specialist Strutture con certificazione valida, in quanto il professionista originariamente indicato aveva un certificato scaduto. Tuttavia, il ricorrente ha dimostrato che un altro membro dello stesso gruppo di lavoro era in possesso della certificazione richiesta, risultando indicato formalmente sia nella dichiarazione amministrativa che nell’offerta tecnica. Il TAR, richiamando la “lex specialis” e le prassi giurisprudenziali, ha stabilito che il possesso dei requisiti deve essere valutato con riguardo al gruppo di lavoro nel suo insieme, non al singolo professionista, purché siano assicurate tutte le competenze richieste. La sentenza sottolinea anche che non vi era alcuna falsa dichiarazione, essendo state fornite tutte le informazioni richieste e trasparenti sin dalla presentazione dell’offerta. L’esclusione è quindi illegittima, e la domanda di annullamento/revoca dell’operato amministrativo fondata, tenuto conto del principio di massima partecipazione e della necessità di evitare forme di formalismo che contrastino con i principi di risultato, fiducia, buon andamento e proporzionalità. Le altre censure sono state dichiarate assorbite perché irrilevanti a fronte dell’accertamento principale.
Collegamenti al Codice Appalti
Il TAR richiama il principio del risultato per giustificare l’interpretazione funzionale delle regole di gara: l’amministrazione deve perseguire l’affidamento dell’appalto ottenendo il miglior rapporto qualità-prezzo e favorendo la concorrenza, senza adottare formalismi che ostacolino il migliore esito della procedura. L’esclusione fondata su una carenza puramente formale, facilmente superabile nel rispetto della sostanza, frustra il principio cardine del codice.
Il principio della fiducia viene invocato per ribadire che amministrazione e operatori devono agire secondo correttezza e stima reciproca. Il TAR valorizza la chiarezza e la trasparenza delle informazioni fornite dal concorrente, ritenendo assente qualsiasi intento doloso o elusivo, e ritiene sproporzionata e ingiustificata la decisione di esclusione, anche in relazione alla buona fede delle parti.
Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento sostiene la posizione del ricorrente: la stazione appaltante, avendo ricevuto tutte le informazioni sulle certificazioni, non poteva fondare l’esclusione su una inesatta interpretazione delle dichiarazioni o su una omissione di valutazione dei dati a disposizione. Il TAR rileva come la decisione amministrativa non rispetti questo principio.
L’articolo è centrale nella motivazione: il TAR precisa che le cause di esclusione devono essere tassative e che la stazione appaltante non può disporre esclusioni extra legem né interpretare in modo formalistico requisiti professionali quando il gruppo possiede le competenze richieste. La presenza di un professionista con la certificazione richiesta nel gruppo di lavoro soddisfa il requisito della lex specialis e della legge, impedendo l’esclusione per carenza insussistente.
Viene richiamato per chiarire la cornice procedurale della gara, ribadendo la legittimità della partecipazione di qualsiasi operatore in possesso dei requisiti richiesti all’atto di presentazione dell’offerta. La procedura aperta, caratterizzata da massimo accesso e pubblicità, impone una interpretazione favor partecipationis.
Il TAR esamina il regime delle esclusioni: specifica che la falsa dichiarazione rileva solo nei limiti tassativi di legge, e che la documentazione presentata dal concorrente non integra decettività, essendo trasparente circa le date di validità delle certificazioni. Il TAR ricorda che ogni esclusione deve essere motivata e proporzionata, dopo specifica valutazione della gravità e rilevanza dell’omissione.
Il TAR menziona la possibilità, prevista dall’articolo, di sostituzione dei membri privi di requisiti nei raggruppamenti temporanei: anche laddove un professionista risultasse privo della certificazione, la norma valorizza la salvaguardia della partecipazione del raggruppamento se nel gruppo sono comunque presenti le professionalità richieste o se si procede tempestivamente alla sostituzione.
L’articolo viene richiamato per chiarire che l’esclusione per illecito professionale grave è possibile solo se la dichiarazione falsa o fuorviante abbia effettivamente inciso sull’affidabilità e sull’integrità del concorrente; nel caso di specie, il TAR rileva che la dichiarazione sull’Ing. Piglialepre non poteva trarre in inganno la stazione appaltante perché la data di scadenza del certificato era trasparente e non vi era alcun dolo.
Il TAR richiama l’articolo per ricordare che i requisiti professionali devono essere richiesti e valutati in modo proporzionato all’oggetto dell’appalto e che la verifica riguarda l’idoneità professionale del gruppo di lavoro nel suo complesso. L’esclusione è illegittima se il requisito è comunque posseduto dal gruppo secondo la lex specialis, anche attraverso un componente diverso da quello originariamente indicato.



