Annullamento parziale della procedura di aggiudicazione per errata esclusione dalla verifica dell’anomalia delle offerte e carente verifica dei requisiti di integrità: la gara per la gestione delle centrali di sterilizzazione dell’ASST Brianza
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha accolto, in parte, il ricorso di un concorrente contro l’aggiudicazione della gara per la gestione delle centrali di sterilizzazione degli ospedali di Vimercate e Desio, annullando sia la clausola della lettera d’invito che limitava la verifica di anomalia delle offerte al solo ribasso sul costo della manodopera — ritenuta illegittima e non conforme al Codice degli appalti — sia il provvedimento che aveva positivamente valutato il possesso dei requisiti generali dell’aggiudicataria senza adeguata istruttoria sulle misure di self-cleaning conseguenti a indagini penali. Il tribunale ha ordinato la rinnovazione della verifica di anomalia sulle offerte delle prime due classificate e la rivalutazione dei requisiti di integrità della prima classificata, sospendendo ogni altra valutazione fino all’esito di queste verifiche.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza verte su molteplici ricorsi presentati da una società terza classificata nella gara dell’ASST Brianza per la gestione delle centrali di sterilizzazione, che contestava l’aggiudicazione sia per vizi di legittimità della lex specialis (in particolare la clausola che subordinava la verifica di anomalia solo al ribasso del costo della manodopera), sia per la sottostima di costi del personale nelle offerte delle prime due classificate, sia per carenze istruttorie sulla verifica dei requisiti morali della società aggiudicataria a fronte di un’indagine penale. Il TAR, ritenendo infondate le eccezioni di inammissibilità (anche per la posizione di terzo graduato), ha riconosciuto che la lex di gara era illegittima perché, nei contratti misti dove la manodopera non è voce prevalente, condizionava irragionevolmente la soglia per la verifica di anomalia, non rispettando la funzione sostanziale dell’art. 110 del Codice degli appalti, che impone una valutazione complessiva della sostenibilità dell’offerta. Inoltre, la stazione appaltante doveva verificare anche i costi della manodopera relativi alle opere edili e impiantistiche, non solo il servizio di sterilizzazione, sia per quanto disposto dalla lex specialis sia direttamente dall’art. 108, co. 9 del Codice. Il giudizio di congruità e sostenibilità dell’offerta non può essere circoscritto a una sola voce di costo, specie se la stima dei costi della manodopera, come qui, è parziale. Quanto alla posizione della società aggiudicataria indagata, il TAR ha censurato la stazione appaltante per difetto di istruttoria nell’accertare la reale portata dei fatti penalmente rilevanti e delle misure di self-cleaning adottate. Di conseguenza, ha annullato sia la clausola della lettera d’invito che la valutazione positiva dei requisiti generali della prima classificata, ordinando la rinnovazione delle verifiche richieste. Le altre doglianze vengono dichiarate assorbite o inammissibili per eccessiva interferenza con la discrezionalità tecnica della commissione.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio di tutela dell’affidamento degli operatori e della buona fede amministrativa è stato invocato da parte resistenti per sostenere che eventuali ambiguità della legge di gara non dovevano penalizzare gli operatori. Il TAR però ha chiarito che la disciplina codicistica prevale e che l’obbligo dichiarativo sui costi della manodopera grava comunque sugli offerenti.
È stato utilizzato per richiamare la necessità di rispetto dei minimi salariali e delle tutele derivanti dall’applicazione dei CCNL di settore nei costi della manodopera, richiedendo la verifica della coerenza delle offerte con tali obblighi in funzione degli articoli 41 e 108, comma 9.
Richiamato in relazione alle eccezioni di conflitto di interessi e trasparenza nel procedimento di gara e nella composizione della commissione giudicatrice, anche se la doglianza principale è stata ritenuta infondata.
Il corretto svolgimento delle fasi della procedura di gara, dalla pubblicazione alla valutazione delle offerte, è stato il presupposto generale della verifica di legittimità dell’aggiudicazione e degli atti della procedura impugnati.
È stato applicato nelle premesse del ricorso per motivi aggiunti riguardanti l’accesso alla documentazione di gara, che però è stato dichiarato inammissibile perché già giudicato in altro procedimento.
Richiamato per le regole procedimentali di accesso agli atti di gara e per il diritto dei concorrenti a visionare le offerte, anche in funzione della difesa in giudizio.
Invocato nella parte in cui la ricorrente sosteneva la necessità di considerare anche i costi della manodopera relativi ai lavori nelle tabelle dei costi e nella congruità della progettazione tecnico-economica dell’appalto, richiamando la necessità di verificare la sostenibilità dell’offerta rispetto a tutti i livelli progettuali.
Rilevante perché la procedura di gara contestata era una procedura ristretta ex art. 72, che disciplina l’iter della selezione e presentazione delle offerte dopo una prima selezione.
Invocato dalla ricorrente incidentale per sostenere la prevalenza delle regole di bando su quelle della lettera d’invito in caso di difformità, e per contestare la presunta ambiguità degli atti di gara.
Menziato nel merito delle censure sulla composizione e sui poteri della commissione giudicatrice, in relazione sia alla valutazione delle offerte che alla verifica di anomalia.
Utilizzato nella verifica dei requisiti di ordine generale dell’aggiudicataria (condanne, procedimenti penali, misure di self-cleaning) e quale riferimento per la valutazione dei motivi di esclusione automatica nella fase di controllo dei requisiti.
Rilevante per le cause di esclusione non automatica e le valutazioni discrezionali sulla gravità e affidabilità degli operatori, specie nella parte della sentenza relativa alle condotte contestate all’aggiudicataria.
Applicato alla disciplina delle esclusioni nel corso della gara e per l’obbligo di notifica delle cause di esclusione sopravvenute, con particolare attenzione alla tempestività e idoneità delle misure di self-cleaning.
Richiamato per la definizione di illecito professionale grave e per la necessità di motivazione chiara e completa da parte della stazione appaltante nel caso di valutazione della perdita di affidabilità di un operatore.
Fondamentale per la disciplina dei criteri di aggiudicazione, il principio della valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo e, soprattutto, per l’obbligo di indicazione e valutazione dei costi della manodopera ai fini della congruità dell’offerta e della rilevazione delle offerte anormalmente basse.
Centrale nella decisione del TAR: è stato violato dalla lex specialis che subordinava la verifica di anomalia al solo ribasso del costo della manodopera, impedendo una valutazione sostanziale della sostenibilità delle offerte, specialmente in appalti misti. La sentenza impone la verifica dell’anomalia, come previsto dalla norma, anche senza ribasso sulla manodopera e tenendo conto di tutte le componenti di costo.



