Revisione prezzi e modifiche contrattuali negli appalti pubblici: divieto salvo espressa previsione contrattuale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso di un’impresa che chiedeva la revisione dei prezzi per un appalto pubblico, escludendo il diritto alla revisione in assenza di una clausola specifica e chiara nel contratto d’appalto. La domanda di ristoro per l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, derivanti da circostanze eccezionali, è stata giudicata infondata perché nel contratto stipulato tra le parti era previsto un prezzo fisso e mancava una clausola inequivoca di revisione prezzi. Inoltre, le norme del Codice degli Appalti che consentono modifiche contrattuali tutelano solo l’interesse della stazione appaltante e non attribuiscono un diritto soggettivo all’appaltatore alla revisione dei prezzi.
Spiegazione Dettagliata
Il Tribunale ha ritenuto infondata la richiesta dell’Impresa Giacalone Shipyard s.r.l. di riconoscimento di revisioni dei prezzi per l’appalto di una motonave, motivata dall’aumento dei costi causato dalla pandemia e dalla guerra. La decisione di rigetto poggia su due pilastri. Primo, la normativa vigente al momento della gara (d.lgs. 50/2016) consente la revisione dei prezzi solo se prevista con clausole chiare nei documenti contrattuali iniziali (art. 106, comma 1, lett. a). Nel caso concreto, il contratto prevedeva un prezzo fisso con espresso divieto di revisione prezzi. Secondo, le altre disposizioni invocate (art. 106, comma 1, lett. c e comma 2) e la normativa emergenziale non attribuiscono diritti automatici all’appaltatore: consentono solo modifiche disposte dalla stazione appaltante, per tutelare l’interesse pubblico e la concorrenza, non l’equilibrio economico dell’esecutore. In mancanza di una clausola espressa, l’unica tutela per l’appaltatore, in caso di eccessiva onerosità, resta la richiesta di risoluzione del contratto. La sentenza si allinea agli orientamenti europei, che non impongono agli Stati membri di prevedere la revisione prezzi per sopravvenienze. Ne consegue la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione e la reiezione del ricorso.



