Annullamento dell'aggiudicazione per errata indicazione dei costi della manodopera ex art. 108 e 41 D.Lgs. 36/2023
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha annullato l’aggiudicazione dell’appalto per la manutenzione del Parco del Lura, originariamente assegnata alla ditta Florovivaistica Brendolini Franco. La seconda classificata, Solaris Lavoro e Ambiente, aveva impugnato la decisione sulla base del fatto che l’aggiudicataria aveva indicato nei costi della manodopera un importo comprensivo anche dell’utile d’impresa, falsando così la corretta separazione richiesta dalla normativa. Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, dichiarando l’illegittimità dell’offerta e ordinando sia la rimozione dell’aggiudicazione sia il subentro della ricorrente nell’esecuzione del contratto.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza sancisce che l’indicazione separata dei costi della manodopera nelle offerte economiche costituisce un requisito essenziale e inderogabile, finalizzato sia alla tutela dei lavoratori sia alla trasparenza e verificabilità delle offerte. Nel caso concreto, il Collegio ha rilevato che l’aggiudicataria aveva incluso una quota di utile d’impresa nell’importo dichiarato come costo della manodopera, in violazione degli articoli 41 e 108 del Codice dei Contratti Pubblici che prevedono invece la netta separazione di tali voci. Tale comportamento integra un vizio che, secondo consolidata giurisprudenza, comporta l’esclusione automatica dalla gara. Conseguentemente, il TAR ha annullato sia il provvedimento di aggiudicazione sia il contratto eventualmente sottoscritto, disponendo il subentro della seconda classificata previa verifica dei requisiti. Le ulteriori contestazioni e motivi subordinati sono stati dichiarati assorbiti poiché l’accoglimento della principale censura ha già determinato il venir meno dell’efficacia degli atti impugnati.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 14 è stato invocato tra i motivi subordinati dalla ricorrente per contestare il calcolo dell’importo stimato dell’appalto e la corretta individuazione della procedura. Tuttavia non è stato esaminato nel merito dal TAR poiché assorbito dall’accoglimento dei motivi principali.
Articolo centrale per la decisione, viene citato dal giudice nel chiarire che la stazione appaltante deve indicare separatamente il costo della manodopera negli atti di gara (comma 14), e che l’operatore economico deve a sua volta rispettare questa separazione nell’offerta. La violazione di tale prescrizione giustifica l’esclusione del concorrente e l’annullamento dell’aggiudicazione.
Rilevante per la determinazione della procedura negoziata senza bando applicata nel caso di specie, in quanto l’appalto aveva un valore compreso tra 150.000 e 1 milione di euro. L’articolo disciplina le modalità di selezione degli operatori e la struttura della gara, ma non è stato centrale per il dispositivo di annullamento.
Richiamato nei motivi subordinati per eventuali contestazioni su clausole sociali e sostenibilità, non esaminato dal giudice poiché assorbito dalla fondatezza delle doglianze principali.
Menziato tra i motivi subordinati a contestazione della procedura adottata, in particolare sulle modalità di selezione e pubblicazione; non rilevante ai fini decisionali in quanto assorbito.
Richiamato per contestare la corretta pubblicazione degli atti di gara a livello europeo, tra i motivi subordinati assorbiti dall’accoglimento della doglianza principale.
Analogamente all’art. 84, citato per contestare la pubblicazione nazionale degli atti di gara. Ritenuto assorbito per la medesima ragione delle altre doglianze subordinate.
Fondamentale in combinato con l’art. 41 e l’art. 108, prescrive che l’operatore economico debba indicare separatamente e in modo veritiero il prezzo, i costi del personale e della sicurezza. La violazione di tale obbligo, accertata nel caso di specie, ha giustificato la declaratoria di esclusione automatica.
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare i requisiti di ordine speciale e la loro applicazione nella selezione, ma non oggetto di valutazione specifica da parte del giudice per assorbimento.
La ricorrente aveva censurato anche la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 110, ma il giudice ha ritenuto assorbito questo motivo, in quanto la violazione della separazione dei costi della manodopera ha già comportato l’illegittimità dell’offerta a monte.



