18/12/2025
Art. 1Art. 2

Annullamento dell'esclusione da gara per difetto di motivazione e contraddittorio: centralità della valutazione discrezionale sull'affidabilità (art. 80 d.lgs. 50/2016) nelle procedure d'appalto

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha annullato l'esclusione dalla gara di un concorrente, disposta dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) nell'ambito dell'affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali. Il provvedimento di esclusione, adottato in base alla presunta inaffidabilità derivante da precedenti vicende contrattuali e penali, è stato ritenuto privo di adeguata motivazione e adottato senza un effettivo contraddittorio procedimentale. Di conseguenza, anche l'aggiudicazione della gara, basata su tale esclusione, è stata annullata. Il TAR ha ribadito l'obbligo per la stazione appaltante di motivare puntualmente i provvedimenti di esclusione per grave illecito professionale e di instaurare un effettivo contraddittorio con l'operatore economico, così da consentire la valutazione delle eventuali misure di self-cleaning adottate dal soggetto interessato.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il tema delle cause di esclusione dalle procedure d'appalto, focalizzandosi sulla distinzione fra cause automatiche e non automatiche (in particolare quelle previste dall'art. 80, comma 5, d.lgs. 50/2016), che richiedono una valutazione discrezionale dell'Amministrazione circa la reale incidenza del fatto sulla affidabilità dell'operatore economico. Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva escluso l'operatore sulla base di gravi illeciti professionali, ma senza fornire una motivazione specifica e individualizzata che mettesse in relazione le vicende pregresse con la concreta affidabilità rispetto all'appalto oggetto di gara. Inoltre, non era stato assicurato un adeguato contraddittorio procedimentale, cioè la possibilità per l'escluso di replicare e di dimostrare le misure di self-cleaning eventualmente adottate. Il TAR ha ritenuto tutto ciò lesivo dei principi di legalità, trasparenza, proporzionalità e buon andamento. Ha così annullato sia il provvedimento di esclusione sia, in via derivata, l'aggiudicazione della gara disposta in base ad esso. La decisione valorizza il ruolo centrale dell'adeguata motivazione e del contraddittorio nelle procedure ad evidenza pubblica, ricollegandosi ai principi fondamentali (tra cui risultato e fiducia) introdotti dal nuovo Codice degli appalti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

L'articolo 1 (principio del risultato) è stato richiamato tra i motivi di ricorso per sottolineare che la stazione appaltante deve agire per perseguire il miglior risultato dell'amministrazione, assicurando efficacia, trasparenza, legalità e concorrenza. Il TAR ha considerato che l'assenza di una valutazione motivata e il mancato contraddittorio ledono tali principi, perché impediscono una seria verifica della reale affidabilità dei concorrenti e del rispetto degli interessi pubblici sottesi alla procedura d'appalto.

Articolo 2

L'articolo 2 (principio della fiducia) è stato richiamato per evidenziare che la corretta gestione della gara, specie in presenza di cause di possibile esclusione facoltativa, impone una valutazione discrezionale fondata sulla fiducia tra amministrazione e operatori economici. La sentenza rileva che l'Amministrazione non può limitarsi a riferirsi a precedenti giudiziali, ma deve motivare in concreto la propria decisione escludente e consentire all'operatore di partecipare al contraddittorio, anche per tutelare la legittima aspettativa e la professionalità del concorrente, in coerenza con il principio di fiducia.

Articoli di riferimento