19/05/2026

Esclusione dalla filiera delle imprese in appalto pubblico e revoca del gradimento: legittimità e limiti del potere della stazione appaltante secondo il TAR Lombardia

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso di Hilti Italia S.p.A., che contestava la propria esclusione dalla filiera delle imprese coinvolte nella realizzazione della Linea Metropolitana 4 di Milano, per reiterate violazioni degli obblighi informativi previsti dal Protocollo di Legalità. Il Tribunale ha ritenuto legittima la revoca del gradimento e l’esclusione, negando che le sanzioni avessero natura puramente contrattuale e confermando il potere della stazione appaltante di adottare tali provvedimenti anche per soggetti fornitori di materiali da costruzione, rientranti nella filiera, in presenza di inadempimenti agli obblighi di comunicazione e informazione previsti a presidio della legalità e trasparenza nelle opere pubbliche.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il caso di una società fornitrice (Hilti Italia S.p.A.) esclusa dalla filiera delle imprese per una grande opera pubblica, a seguito di reiterate violazioni di obblighi informativi sul proprio assetto societario e gestionale. Il ricorrente sosteneva di non essere soggetto all’applicazione del Protocollo di Legalità, sia per la natura delle proprie forniture ('prestazioni generiche'), sia per l’assenza nel Protocollo di un potere esplicito di esclusione dalla filiera. Il TAR, riprendendo anche la motivazione del Consiglio di Stato, ha chiarito che la nozione di 'filiera delle imprese' è ampia e ricomprende anche le forniture di materiale da costruzione, senza limiti di natura contrattuale. Inoltre, il Collegio ha ritenuto che la revoca del gradimento costituisca potere pubblicistico della stazione appaltante, fondato su specifiche previsioni normative e regolamentari (come il Protocollo di Legalità e i relativi Addenda), e non un mero atto privatistico. La reiterata inosservanza degli obblighi di comunicazione, soprattutto dopo più sanzioni, giustifica la revoca generalizzata dalla partecipazione alla commessa, senza che via sia necessità di motivazioni ulteriori. Il TAR conferma dunque la legittimità della misura espulsiva e la base legale delle relative clausole, respingendo tutte le doglianze della società esclusa.