Esclusione da gara per errato caricamento della dichiarazione di offerta economica: illegittimità della sostituzione postuma e applicazione rigorosa delle regole di gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha confermato l’esclusione di Polygon S.p.A. dalla gara pubblica per l’affidamento di servizi di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali (lotto 4) poiché la ditta aveva caricato, in fase di presentazione dell’offerta, una dichiarazione di offerta economica relativa a un lotto diverso (lotto 3) anziché quella riferita al lotto di interesse. Il Tribunale ha ritenuto corretta l’esclusione, in quanto il disciplinare prevedeva espressamente a pena di esclusione la presentazione della dichiarazione corretta, e ha respinto tutte le doglianze della ricorrente, inclusa la richiesta di soccorso istruttorio per la sostituzione tardiva del documento. Conseguentemente, tutti i successivi motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse, ed è stata irrogata una sanzione per superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che nelle procedure di gara, laddove il bando e la lex specialis prevedano espressamente a pena di esclusione l’obbligo di presentare uno specifico documento (in questo caso la Dichiarazione di offerta economica riferita al singolo lotto), la mancata produzione dello stesso, ovvero il caricamento di una dichiarazione riferita a un lotto diverso, comporta necessariamente l’esclusione dalla procedura. Il TAR sottolinea il principio di interpretazione letterale delle clausole di gara, privilegiando il significato chiaro e immediato delle stesse, a tutela dell’affidamento degli altri concorrenti e della par condicio. Il Collegio ha escluso che il soccorso istruttorio potesse essere utilizzato in questi casi, poiché la mancanza (o, come accaduto nella specie, il disallineamento) della dichiarazione essenziale non si presta a semplici chiarimenti, ma implicherebbe una modifica sostanziale dell’offerta, in violazione della normativa e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. La doglianza sul principio di favor partecipationis e sulla tassatività delle cause di esclusione è stata ritenuta infondata in quanto la previsione regolamentare mirava proprio a garantire la certezza dell’impegno negoziale del concorrente. Si conferma così l’applicazione rigorosa delle prescrizioni di gara, respingendo il ricorso principale e dichiarando improcedibili i motivi aggiunti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 101 viene citato per delineare i limiti del soccorso istruttorio. La sentenza ribadisce che il soccorso istruttorio può essere usato solo per chiarimenti che non modificano il contenuto sostanziale dell’offerta tecnica o economica e non può essere impiegato per integrare o sostituire documenti essenziali, come nel caso della dichiarazione di offerta economica relativa al lotto specifico. Il TAR motiva che la sostituzione richiesta dalla ricorrente (cioè il caricamento del file giusto dopo la scadenza) configurerrebbe una modifica sostanziale, espressamente vietata dall’art. 101, che distingue tra chiarimenti ammessi e cambiamenti sostanziali non consentiti.



