Gara per la gestione RSA/CDI Ferrari e Per Coniugi – Legittimità dell’esclusione per insostenibilità del PEF e rigetto del ricorso di Gruppo San Michele S.r.l.
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha rigettato il ricorso proposto da Gruppo San Michele S.r.l. contro l’esclusione dalla gara per la gestione delle residenze sanitarie assistenziali del Comune di Milano, confermando la legittimità dell’esclusione motivata dall’insostenibilità economica e finanziaria del piano economico-finanziario (PEF) presentato dalla ricorrente. La verifica condotta dalla Commissione giudicatrice è stata ritenuta coerente rispetto alle previsioni normative e della lex specialis. Di conseguenza, risultano infondati i motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione alla società Punto Service. Sono altresì state dichiarate inammissibili o improcedibili le ulteriori doglianze, compresa quella relativa alla mancata inclusione di criteri ambientali minimi nei documenti di gara. Il ricorso incidentale di Punto Service è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza esamina in modo articolato la legittimità dell’esclusione dalla gara di Gruppo San Michele S.r.l. per l’insostenibilità del proprio PEF e la correttezza della procedura seguita dalla stazione appaltante e dalla Commissione giudicatrice. Il TAR chiarisce che il provvedimento di esclusione è stato adottato dalla Responsabile di fase (in quanto legittimata ex art. 15 Codice Appalti) e non dalla sola Commissione. La Commissione, come previsto dalla lex specialis, aveva il compito di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dei PEF e di riferire al RUP/Responsabile di fase. La valutazione negativa del PEF di Gruppo San Michele si basa sull’assenza di giustificazioni adeguate per uno scostamento significativo dai parametri ministeriali sul costo della manodopera. Il TAR rileva altresì che la stazione appaltante ha offerto pieno contraddittorio all’operatore economico, avendo indicato puntualmente le criticità rilevate e richiesto i necessari chiarimenti. L’operatore, tuttavia, non ha fornito prove concrete e documentate a giustificazione della sua diversa impostazione. Sulla base della disciplina codicistica e giurisprudenziale, il TAR afferma che il rispetto delle tabelle ministeriali può essere derogato solo con rigorose motivazioni e che generiche dichiarazioni di efficienza aziendale non sono sufficienti. La domanda di annullamento dell’aggiudicazione a Punto Service e la censura sui criteri ambientali minimi sono dichiarate improcedibili o inammissibili per carenza d’interesse concreto e diretto, essendo ormai definitiva l’esclusione della ricorrente. Le spese di lite sono compensate per la complessità e la novità delle questioni.
Collegamenti al Codice Appalti
Richiamato tra i principi generali invocati dal ricorrente, risulta centrale nel valutare la correttezza del procedimento amministrativo volto a garantire il miglior rapporto qualità/prezzo e la massima trasparenza nella procedura di gara. Il TAR ne riconosce la rilevanza nel pretendere una valutazione rigorosa sull’offerta e nel motivare le scelte di esclusione per insostenibilità economica.
Il principio della fiducia viene evocato tra i principi generali per valutare la legittimità dell’azione amministrativa e la correttezza dei comportamenti delle parti. Il TAR evidenzia che la stazione appaltante ha agito secondo trasparenza e nel rispetto del contraddittorio, mantenendo un rapporto corretto tra amministrazione e concorrenti.
Citato dal ricorrente tra i principi violati, l’articolo viene implicitamente applicato nel valutare se l’accesso alla gara sia stato effettivamente garantito e se la valutazione dell’offerta sia stata improntata a imparzialità e non discriminazione. Il TAR rileva che l’esclusione è avvenuta per giustificate ragioni tecniche e non per ostacolare l’accesso al mercato.
Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento è menzionato dal ricorrente. Il TAR ne fa applicazione indiretta nel valutare che la stazione appaltante abbia agito correttamente nel rapporto procedimentale e che il ricorrente non abbia subito lesione dell’affidamento, avendo ricevuto piena informazione e motivazione sulle cause di esclusione.
Centrale per la decisione, l’articolo è analizzato in relazione alla contestazione del ricorrente sulla competenza ad escludere. Il TAR conferma che la Responsabile di fase, nominata secondo l’art. 15 e le previsioni della lex specialis, era legittimata a disporre l’esclusione, mentre il ruolo della Commissione giudicatrice era limitato alla valutazione tecnica della sostenibilità del PEF.
Rilevante nella parte in cui il TAR discute i parametri di riferimento per il calcolo dei costi della manodopera e il rispetto delle tabelle ministeriali, che discendono proprio dai contenuti progettuali richiesti dal codice degli appalti e sono richiamate per la verifica di congruità dell’offerta rispetto agli standard normativi.
Citato tra i motivi aggiunti dalla ricorrente relativamente ai criteri ambientali minimi (CAM) e clausole sociali. Il TAR dichiara inammissibile la relativa censura per difetto di interesse concreto, rilevando che la ricorrente non ha provato un pregiudizio specifico per l’omesso recepimento dei CAM nei documenti di gara.
Rilevante nell’ambito della censura sulla predisposizione dei bandi e dei criteri di aggiudicazione. Il TAR sottolinea che i documenti di gara risultavano conformi ai principi e ai requisiti richiesti, e la doglianza sulla mancata inclusione dei CAM nei criteri valutativi non incide in modo concreto sulla posizione della ricorrente esclusa.
Fondamentale nella parte relativa al soccorso istruttorio e al contraddittorio tra stazione appaltante e operatore economico. Il TAR afferma che l’amministrazione ha adempiuto all’obbligo di chiedere chiarimenti sui punti critici del PEF; il ricorrente, però, non ha fornito risposte sufficientemente circostanziate, giustificando così il provvedimento di esclusione. Il soccorso istruttorio non imponeva ulteriori richieste di chiarimento oltre quelle già formalizzate.
Invocato nei motivi aggiunti relativamente ai criteri di aggiudicazione e alla valutazione delle offerte. Il TAR lo applica nel confermare che la scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la valutazione della sostenibilità economica dell’offerta sono state conformi alle previsioni normative, senza arbitrarietà.



