20/10/2025
Art. 57Art. 70Art. 74Art. 87Art. 101Art. 107Art. 108Art. 110Art. 130Art. 185Art. 186Art. 225

Aggiudicazione di gara per la ristorazione scolastica tramite dialogo competitivo: legittimità dell’offerta vincitrice e infondatezza delle censure concorrenti

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso principale presentato da Euroristorazione S.r.l. contro l’aggiudicazione dell’appalto per i servizi di ristorazione scolastica e correlati in favore di Cirfood S.C., rilevando l’infondatezza delle censure relative alla presunta irregolarità e inattendibilità del Piano Economico Finanziario (PEF) e dell’offerta dell’aggiudicataria. Parimenti, è stato dichiarato improcedibile il ricorso incidentale di Cirfood, che contestava l’ammissione di Euroristorazione, in quanto assorbito dall’esito del primo. Il TAR ha confermato la correttezza della valutazione compiuta dalla stazione appaltante sia sulla congruità dell’offerta, sia sulla rispondenza ai requisiti di legge e della documentazione di gara. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza stabilisce che le censure di Euroristorazione contro l’offerta di Cirfood (vincitrice della gara con dialogo competitivo) erano infondate. Il TAR sottolinea che il Piano Economico Finanziario prodotto da Cirfood rispetta i criteri e le modalità richieste dalla lex specialis, non presenta carenze sostanziali e che i chiarimenti forniti su richiesta della stazione appaltante non hanno modificato né integrato l’offerta, ma sono serviti a esplicitare alcune componenti metodologiche e a consentire un futuro controllo. Le valutazioni sulla sostenibilità e congruità economica dell’offerta sono riservate all’amministrazione aggiudicatrice, e il giudice può sindacare tali valutazioni solo se manifestamente erronee o irragionevoli, circostanza che in questo caso non è stata ravvisata. Gli altri profili di contestazione (costi delle derrate, personale, quantità offerte eccedenti) non hanno trovato riscontro nelle risultanze documentali o nelle regole di gara. Il TAR ha quindi ritenuto legittima l’aggiudicazione a Cirfood. Di conseguenza, il ricorso incidentale di Cirfood è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse, in quanto il rigetto del ricorso principale esclude ogni effetto utile a favore della controinteressata. Le spese sono state liquidate in base al principio di soccombenza.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 57

L’articolo 57 è richiamato in relazione alle clausole sociali e ai criteri di sostenibilità che devono essere rispettati nelle gare di servizi, come quello di ristorazione scolastica oggetto di giudizio. Nella valutazione della congruità dell’offerta e dei requisiti della documentazione di gara, la stazione appaltante ha tenuto conto anche dei criteri ambientali minimi e degli aspetti sociali imposti dalla normativa e dalla lex specialis.

Articolo 70

L’articolo 70 riguarda la legittimità della scelta del 'dialogo competitivo' per l’affidamento della concessione, dato il carattere particolarmente complesso e innovativo dell’appalto. La procedura è stata correttamente applicata nella selezione e nella valutazione delle offerte, garantendo il rispetto dei principi di parità di trattamento e concorrenza.

Articolo 74

Costituisce la base procedurale dell’intera gara, esplicitando il regime del dialogo competitivo applicato dalla stazione appaltante per individuare la soluzione più adatta. La sentenza conferma la regolarità dello svolgimento delle varie fasi del dialogo e della selezione finale dell’offerta vincente.

Articolo 87

Rilevante per la definizione della lex specialis (disciplinare di gara, capitolato) cui le offerte dovevano conformarsi, in particolare per gli aspetti tecnici dei servizi richiesti e dei parametri di valutazione delle offerte. La contestazione sulla rispondenza delle offerte ai requisiti tecnici è stata valutata rispetto ai contenuti prescritti da disciplinare e capitolato.

Articolo 101

Richiamato per chiarire i limiti del soccorso istruttorio: non è ammessa alcuna integrazione o modifica dell’offerta tecnica ed economica dopo la scadenza, ma sono consentiti chiarimenti che non alterino la sostanza dell’offerta. Il TAR ha accertato che i chiarimenti richiesti a Cirfood erano legittimi e non hanno violato il divieto di integrazione postuma di elementi essenziali dell’offerta.

Articolo 107

Applicato nella verifica della correttezza e trasparenza della procedura di valutazione. La commissione ha agito in conformità ai principi di imparzialità e oggettività, escludendo discriminazioni o favoritismi nella valutazione delle offerte e dei requisiti di partecipazione.

Articolo 108

Fondamentale nel disciplinare i criteri di aggiudicazione, in particolare l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La sentenza convalida che la valutazione si è basata sul corretto bilanciamento tra qualità e prezzo, con specifica attenzione agli aspetti tecnico-qualitativi e ai criteri premiali previsti per la ristorazione collettiva.

Articolo 110

Rilevante per la contestazione dell’anomalia dell’offerta. Il TAR ha valutato che non vi erano elementi per considerare l’offerta di Cirfood anormalmente bassa e che la stazione appaltante ha correttamente analizzato e motivato la congruità economica dell’offerta, escludendo rischi di insostenibilità o dumping.

Articolo 130

Applicato quale norma speciale sui servizi di ristorazione: impone l’aggiudicazione tramite offerta economicamente più vantaggiosa e la valorizzazione della qualità dei prodotti (biologici, tipici, da agricoltura sociale), che sono stati oggetto di valutazione sia nella fase tecnico-qualitativa, sia nella comparazione delle offerte concorrenti.

Articolo 185

Richiamato relativamente ai criteri di aggiudicazione delle concessioni: la sentenza ribadisce la necessità di valutare oggettivamente l’offerta nel suo complesso e di verificare la sostenibilità del piano finanziario prima dell’aggiudicazione. La commissione si è attenuta a tali criteri nella selezione della migliore offerta.

Articolo 186

Evocato dal ricorso incidentale per questioni di corretta applicazione delle norme sui requisiti di ammissione e sulle modalità di partecipazione alle gare per concessionari. Tuttavia, la doglianza è stata assorbita dal rigetto del ricorso principale.

Articolo 225

Utilizzato per chiarire che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice, non sono più applicabili alcune linee guida ANAC precedenti e per inquadrare il regime transitorio della disciplina di gara che regola la predisposizione e la valutazione del Piano Economico Finanziario, giudicato conforme alle prescrizioni vigenti.

Articoli di riferimento