21/03/2025
Art. 182

Legittimità dell’esclusione per sostanziale modifica del Piano Economico Finanziario in concessione di servizi

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso della società Zini Elio S.r.l. avverso l’esclusione dalla gara pubblica indetta dal Comune di Monza per l’affidamento in concessione di un servizio di ripristino della sicurezza stradale. L’esclusione è stata motivata con la produzione, da parte della ricorrente, di un Piano Economico Finanziario (PEF) riformulato in modo sostanziale e non conforme al modello allegato al bando, determinando l’inattendibilità dell’offerta e violando la par condicio tra i concorrenti. Il TAR ha confermato che il PEF è parte integrante e vincolante dell’offerta e la sua modifica rilevante in sede di verifica di congruità giustifica l’esclusione.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sulla corretta interpretazione del ruolo e della disciplina del Piano Economico Finanziario nell’ambito di una concessione di servizi. Il TAR ha evidenziato che, pur non essendo previsto un punteggio per l’elemento economico nella gara, il PEF costituisce un documento obbligatorio che illustra il quadro economico e finanziario dell'offerta, garantendo l’affidabilità e la sostenibilità dell’iniziativa per tutta la durata della concessione. La stazione appaltante ha correttamente verificato la congruità del PEF, richiedendo chiarimenti, e ha legittimamente escluso la ricorrente che ha prodotto un PEF modificato in modo sostanziale, configurando di fatto una nuova offerta non conforme al modello standard previsto dal bando. La modifica così rilevante ha violato il principio di parità tra i concorrenti ed è stata interpretata come elemento di inaffidabilità dell’offerta. Il TAR ha inoltre chiarito che la verifica della congruità del PEF non equivale a una verifica di anomalia dell’offerta, ma è uno strumento legittimo e distinto volto a tutelare l’interesse pubblico nella corretta esecuzione della concessione. Infine, il Tribunale ha rigettato l’eccezione della ricorrente secondo cui vi sarebbe stata una violazione del diritto al contraddittorio o un difetto di istruttoria, ritenendo che la stazione appaltante abbia agito nei limiti dei poteri e nel rispetto delle procedure.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 182

L’articolo 182 è richiamato per inquadrare la procedura di gara aperta indetta dal Comune di Monza tramite determinazione dirigenziale, che ha previsto un bando di concessione trasparente e completo, comprensivo del modello di Piano Economico Finanziario obbligatorio da allegare all’offerta. Tale articolo regola la pubblicazione e i contenuti essenziali del bando, che è stato regolarmente formulato e posto a base di gara.

Articoli di riferimento