Gara per la gestione della TARI del Comune di Lecco: legittimità dell’esclusione per carente indicazione dei costi della manodopera e improcedibilità delle ulteriori censure
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato da Credit Network & Finance S.p.A., esclusa da una gara per la gestione della TARI a Lecco, confermando la legittimità dell’esclusione disposta da Silea S.p.A. per inadeguata giustificazione dei costi della manodopera. È stato poi dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti contro la nuova gara poiché la società è stata definitivamente esclusa dalla procedura successiva e non ha impugnato tale esclusione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la legittimità dell’esclusione di un operatore economico da una gara pubblica per presunta anomalia dell’offerta, in particolare per carente e non distinta indicazione dei costi della manodopera relativi a tutte le risorse effettivamente coinvolte nell’esecuzione dell’appalto. Il TAR ha riaffermato che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici obbliga gli operatori a indicare e giustificare, a pena di esclusione, in modo separato e trasparente i costi del personale anche quando questo non è interamente dedicato alla commessa, salvo casi eccezionali. Nel caso di specie, la ricorrente aveva imputato i costi delle risorse solo parzialmente dedicate alla commessa a generiche voci di spesa (formazione, servizi aggiuntivi, costi indiretti), senza distinta valorizzazione tra i costi della manodopera, rendendo inattendibile l’offerta. Il giudice ha rigettato altresì le censure sull’operato della commissione giudicatrice e sulle competenze attribuite al seggio di gara, ritenendo che entrambe le offerte siano state correttamente escluse a seguito della verifica di anomalia e che l’attività della commissione e del seggio sia stata conforme sia alla legge sia al disciplinare. È poi stata riconosciuta l’improcedibilità delle censure dirette contro la nuova gara poiché la ricorrente, non avendo impugnato la nuova esclusione, non ha più alcun interesse qualificato all’impugnazione. La sentenza conferma quindi la centralità della trasparenza nella composizione delle offerte e definisce in modo rigoroso i presupposti per l’esclusione per anomalia, nonché i limiti all’impugnazione degli atti di gara.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 90 è stato richiamato a giustificazione della comunicazione di esclusione dalla gara, che deve avvenire in modo motivato e tempestivo agli offerenti. Nel caso di specie, il provvedimento di esclusione è stato correttamente comunicato, soddisfacendo così gli obblighi informativi della stazione appaltante verso gli operatori esclusi.
L’articolo 93 è stato oggetto di doglianza da parte della ricorrente sulla corretta attribuzione di competenze tra commissione giudicatrice e seggio di gara. Il TAR ha chiarito che la normativa consente che la commissione operi per la valutazione delle offerte tecniche e che il seggio di gara si occupi dell’apertura delle offerte economiche senza esercitare discrezionalità tecnica, così come previsto dal disciplinare e dallo stesso Codice Appalti.
L’articolo 108, che disciplina il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stato direttamente applicato: la gara prevedeva tale criterio, e ne sono derivati obblighi stringenti per gli offerenti circa la puntuale indicazione e giustificazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, pena l’esclusione.
L’articolo 110 regola il subprocedimento di verifica e motivazione dell’anomalia dell’offerta. È stato applicato per legittimare la richiesta di giustificazioni circa la sostenibilità dei costi della manodopera e per fondare la decisione di esclusione qualora tali giustificazioni siano lacunose o inattendibili, come nel caso della ricorrente. La sentenza ribadisce che la verifica di congruità non può essere surrogata da generiche indicazioni o imputazioni di costi a voci non specificamente riferite alla manodopera.



