Appalti e revisione dei prezzi nei contratti-ponte: esclusa la modifica dei corrispettivi per servizi sanitari senza clausola contrattuale espressa
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto i ricorsi delle società Intervol contro ASST Santi Paolo e Carlo che miravano ad ottenere l’annullamento delle delibere di rinnovo dei contratti-ponte per servizi di trasporto sanitario e l’adeguamento dei compensi a seguito di presunto aumento dei costi (revisione prezzi). Il Tribunale ha dichiarato improcedibili le domande di annullamento per carenza di interesse, essendo nel frattempo scaduti i contratti, e ha respinto la domanda di revisione dei prezzi, specificando che la normativa applicabile (art. 106 d.lgs. 50/2016) consente la revisione solo se espressamente prevista da clausole contrattuali, assenti nel caso di specie. Le doglianze sulle tariffe ferme dal 2017 e sui rincari sono state considerate inammissibili, in quanto non supportate da documentazione sufficiente e comunque non idonee a integrare un obbligo legale di revisione. Le spese sono state compensate tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR, dopo aver riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, ha dichiarato improcedibili le domande di annullamento perché i contratti in questione erano scaduti e quindi venuto meno l’interesse delle ricorrenti. In merito alla richiesta di revisione dei prezzi, il Tribunale ha ritenuto inapplicabili sia l’art. 29 d.l. 4/2022 (normativa sopravvenuta rispetto all’affidamento) sia la disciplina del nuovo codice degli appalti (d.lgs. 36/2023). Ha confermato che la disciplina vigente al momento dell’affidamento e delle proroghe (d.lgs. 50/2016) permette la revisione dei prezzi solo se vi è una clausola chiara, precisa ed espressa nei documenti di gara o nel contratto, assente nel caso di specie. Né la giurisprudenza né le delibere regionali potevano supplire a tale mancanza. Il TAR ha anche rilevato la carenza di prova in ordine alla quantificazione dei maggiori oneri e che l’amministrazione aveva comunque chiesto una documentazione analitica mai fornita in modo sufficiente. In conclusione, nessun diritto alla revisione dei prezzi esisteva, e la domanda è stata respinta. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.



