Annullamento dell’esclusione da gara per discordanza importi e gestione anomalia nell’appalto di servizi educativi e assistenziali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso della Cooperativa Sociale Insieme contro l’esclusione dalla gara per il servizio di accompagnamento scuolabus, vigilanza e assistenza educativa, disposta dall’Azienda Sociale Comuni Insieme. La Corte ha ritenuto illegittimo il motivo di esclusione basato sulla discordanza apparente negli importi del costo della manodopera nell’offerta, poiché imputabile alle modalità di compilazione del modello di gara, e ha riscontrato vizi nella procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta, in assenza di un contraddittorio effettivo con il concorrente. La stazione appaltante dovrà pertanto riesaminare l’offerta economica nel rispetto del contraddittorio e alla luce del nuovo CCNL di settore. Sono stati annullati i provvedimenti di esclusione e diniego di aggiudicazione, ma respinte le richieste di aggiudicazione diretta e risarcimento danni.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha analizzato due principali profili di illegittimità nell’esclusione della Cooperativa Insieme: in primo luogo, la discordanza rilevata tra i diversi importi relativi al costo della manodopera nell’offerta si è dimostrata giustificata dalla necessità di includere oneri vari nel prezzo orario in base alle indicazioni del modello di gara, e tale difformità era presente anche nell’offerta della concorrente aggiudicataria. In secondo luogo, la procedura di verifica dell’anomalia è stata svolta senza consentire alla ricorrente di presentare chiarimenti e giustificazioni in contraddittorio, violando il diritto di difesa e le disposizioni del Codice degli Appalti. Inoltre, il TAR ha riconosciuto la correttezza dell’applicazione del nuovo CCNL sopravvenuto dopo la presentazione dell’offerta, che deve essere considerato nella verifica della congruità dell’offerta stessa. Sul punto dell’inquadramento del personale, la Corte ha sottolineato la libertà dell’offerente di adottare il CCNL e i livelli di inquadramento, salvo che non siano palesemente anomali, principio concretamente applicabile al caso. Complessivamente, la sentenza ribadisce il principio di trasparenza, parità di trattamento e diritto al contraddittorio nel procedimento di aggiudicazione degli appalti pubblici, annullando gli atti per violazioni procedurali e di motivazione ma senza determinare un’aggiudicazione diretta in favore del ricorrente, rimettendo la valutazione alla stazione appaltante.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è richiamato implicitamente nei profili relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di settore (CCNL) e all’inquadramento del personale, riconoscendo la libertà dell’offerente nella scelta del CCNL applicato a condizione che garantisca le tutele richieste. Il TAR ha evidenziato che l’imposizione di un inquadramento specifico non è consentita, a meno che non sia palesemente anomalo, in coerenza con il principio del rispetto dei contratti collettivi più rappresentativi previsto dall’articolo 11. Inoltre, la sentenza conferma che il rinnovo sopravvenuto del CCNL deve essere considerato nella valutazione dell’offerta economica, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale e dal codice.



