Legittimità della procedura negoziata senza bando per fornitura di tomografo PET CT all'ASST Niguarda: rigetto del ricorso Siemens Healthcare
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha rigettato il ricorso presentato da Siemens Healthcare contro l’ASST Niguarda per l’affidamento, tramite procedura negoziata senza bando, della fornitura di un tomografo PET CT, aggiudicata a SIPAR s.r.l. La società ricorrente contestava la scelta della procedura e i requisiti tecnici richiesti, ritenendo che escludessero irragionevolmente la concorrenza. Il TAR ha riconosciuto che la procedura adottata dall’ASST è lecita, poiché motivata dall’esistenza di un unico operatore in grado di offrire il prodotto con le caratteristiche funzionali e tecniche necessarie, e che i criteri tecnici individuati erano giustificati dalle esigenze della stazione appaltante. Sono stati dichiarati inammissibili o infondati anche ulteriori motivi aggiunti riguardanti i cosiddetti 'contratti ponte' e altre doglianze procedurali. Per tali ragioni, il TAR ha respinto il ricorso e le relative richieste risarcitorie.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha esaminato il ricorso di Siemens Healthcare, che contestava la legittimità della procedura negoziata senza pubblicazione di bando usata dall’ASST Niguarda per acquisire un tomografo PET CT. La ricorrente sosteneva che i requisiti tecnici richiesti limitassero senza ragione la concorrenza e che la motivazione della scelta procedurale fosse insufficiente. Il TAR ha invece accertato che la selezione dei requisiti tecnici aveva un nesso funzionale con le esigenze cliniche dell’ente, come confermato dalla relazione tecnica dell’Istituto Superiore di Sanità. Ha inoltre chiarito che la procedura negoziata senza bando può essere adottata in presenza di un solo operatore idoneo, e che l’importo di aggiudicazione superiore alla base d'asta è irrilevante in assenza di una gara competitiva. Il Tribunale ha ritenuto inammissibili ulteriori motivi aggiunti che contestavano i contratti ponte, rilevando l'assenza di un interesse concreto e attuale della ricorrente su tali profili. L’assenza di irragionevolezza o arbitrarietà nelle valutazioni tecniche dell’ASST ha quindi portato al rigetto del ricorso e delle domande risarcitorie.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 50 è stato richiamato a proposito delle aggiudicazioni dirette per forniture di importo inferiore alle soglie, in particolare in relazione ad alcuni contratti ponte stipulati dall’ASST. Il TAR ha valutato che per queste fattispecie, la stazione appaltante poteva legittimamente ricorrere a procedure semplificate, come l’affidamento diretto o la procedura negoziata senza bando, rispettando i limiti di importo e la disciplina del codice.
L’articolo 76 è centrale nel giudizio: il TAR ha ritenuto legittima la scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 76, perché l’indagine di mercato aveva evidenziato l’esistenza di un solo operatore in grado di soddisfare i requisiti tecnici necessari. Il Collegio ha spiegato che questa procedura eccezionale è ammissibile solo in assenza di un effettivo mercato concorrenziale per motivi tecnici, come avvenuto nel caso esaminato.



