22/06/2026

Irricevibilità del ricorso avverso il bando per l'affidamento del servizio di notifiche verbali all'estero per tardività e corretta identificazione del CPV

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da Nivi Spa contro il bando del Comune di Milano relativo all'affidamento del servizio di notifiche di verbali a cittadini residenti all'estero. Il ricorso era fondato sull’errata classificazione del CPV (Common Procurement Vocabulary) nel bando, che secondo la ricorrente aveva precluso la possibilità di partecipazione. Tuttavia, il TAR ha stabilito che il bando, pubblicato regolarmente sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), costituiva atto immediatamente lesivo, e quindi il termine per l’impugnazione decorreva dalla pubblicazione. Il ricorso, proposto ben oltre il termine decadenziale di 30 giorni, è stato pertanto dichiarato irricevibile.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il tema della tempestività dell’impugnativa di un bando di gara considerato lesivo per la posizione potenziale di un operatore economico escluso. Secondo il TAR, se il bando presenta clausole immediatamente escludenti (ossia idonee a precludere la partecipazione fin dalla legge di gara), il termine per impugnare, stabilito dall’art. 120, c.p.a., decorre dalla pubblicazione nella GUUE (o sul sito ANAC o della stazione appaltante per le procedure sotto soglia UE). Il TAR chiarisce che la pubblicazione ha valore legale erga omnes: tutti gli operatori del settore sono considerati conoscitori del bando dalla data di pubblicazione, a prescindere dall’effettiva conoscenza o dagli strumenti di ricerca usati (come il CPV). L'indicazione di un CPV ritenuto non corretto non equivale a mancata pubblicità; il bando, anche se con CPV potenzialmente errato, era comunque conoscibile. Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il bando. Nel merito, il TAR osserva che il CPV utilizzato era comunque coerente con la natura del servizio richiesto. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività e, conseguentemente, è stato dichiarato inammissibile anche l’intervento ad adiuvandum.