Inammissibilità del ricorso collettivo nella procedura di gara per concessione di immobili presso il Mercato Ortofrutticolo di Milano
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due cooperative contro la decisione di SO.GE.M.I. S.p.A. di escutere le cauzioni provvisorie relative a una procedura di gara per la concessione di unità immobiliari. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le posizioni delle due ricorrenti non erano omogenee: esse avevano partecipato per lotti diversi, avevano avuto percorsi processuali separati, e le loro vicende non erano identiche né nella sostanza né nel procedimento. La mancata omogeneità delle posizioni sostanziali e processuali ha determinato la violazione dei requisiti per la proposizione di un ricorso collettivo. Le spese sono state compensate tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda principalmente su motivazioni processuali: il ricorso collettivo, in ambito amministrativo, può essere utilizzato solo quando tutti i ricorrenti si trovano in una situazione identica (sia dal punto di vista sostanziale che processuale) e sono privi di conflitto anche potenziale di interessi. Nella fattispecie le due cooperative avevano partecipato a lotti diversi, avevano avuto notifiche e conoscenze degli atti amministrativi in tempi e modi diversi, e avevano assunto comportamenti distinti nell'ambito della procedura di gara (una aveva formalmente rinunciato all'assegnazione, l'altra si era rifiutata di stipulare il contratto). Questa eterogeneità ha impedito al TAR di ritenere omogenee le loro posizioni, rendendo così inammissibile il ricorso collettivo, anche in ragione dei possibili effetti di decadenza dei termini per proporre l'azione. Il TAR ha altresì affrontato e respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da SO.GE.M.I., confermando che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto inerente all'esercizio di poteri pubblicistici nella disciplina degli appalti e delle concessioni pubbliche. L’inammissibilità del ricorso, dunque, discende solo da questioni processuali e non da una valutazione di merito sulle doglianze delle ricorrenti riguardo la procedura di gara.



