23/04/2026

Inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in materia di gare d’appalto: il caso Bassanetti S.r.l. vs. Consorzio CEV e Pizzamiglio Andrea S.r.l.

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Bassanetti S.r.l. contro l’esclusione dalla procedura di gara per la raccolta dei rifiuti del Comune di San Colombano al Lambro. Dopo l’annullamento definitivo dell’aggiudicazione a favore di Bassanetti da parte del Consiglio di Stato, la società non aveva più titolo né interesse legittimo a contestare l’aggiudicazione alla controinteressata Pizzamiglio Andrea S.r.l. Il giudice ha ribadito che chi è stato definitivamente escluso da una procedura di gara non può impugnare gli atti successivi a tale esclusione, ordinando quindi anche la condanna di Bassanetti al pagamento delle spese processuali.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la vicenda di una procedura di gara pubblica nella quale, dopo una sequenza di ricorsi e contro-ricorsi, il Consiglio di Stato ha annullato con effetto retroattivo l’aggiudicazione alla società Bassanetti. Successivamente, quest’ultima ha cercato di impugnare sia il proprio provvedimento di esclusione sia l’aggiudicazione della gara alla società Pizzamiglio. Il TAR ha respinto il ricorso per carenza di legittimazione attiva, applicando il principio giurisprudenziale e comunitario secondo cui un concorrente definitivamente escluso dalla gara non può ricorrere contro gli atti successivi, non avendo più una posizione differenziata e tutelabile. Il principio tutela la certezza del diritto e l'efficienza amministrativa, evitando la reiterazione inutile di giudizi e il rischio di contrasto tra decisioni definitive (giudicato). La sentenza richiama sia le regole interne che la giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia UE a sostegno di questa impostazione.