23/06/2026
Art. 17Art. 101Art. 108

Gara per sistema robotico stereotassico: legittima l’aggiudicazione a E.M.S. S.r.l. e la valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso di Zimmer Biomet Italia contro l’aggiudicazione di una gara per un sistema robotico stereotassico alla società E.M.S. S.r.l., confermando la legittimità delle determinazioni della Commissione giudicatrice sia nella valutazione delle offerte tecniche che nell’attribuzione dei punteggi. Il Tribunale ha ritenuto infondati i motivi di ricorso relativi all’offerta asseritamente condizionata della controinteressata, alla valutazione discrezionale delle migliorie e dei criteri tecnici, nonché alla previsione di punteggi per la garanzia aggiuntiva. Le spese di giudizio sono state poste a carico della ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR Lombardia ha esaminato tre principali motivi di ricorso proposti da Zimmer Biomet Italia S.r.l. contro l’aggiudicazione della gara a E.M.S. S.r.l.: (1) contestazione sull’ammissibilità dell’offerta della controinteressata, ritenuta condizionata per la previsione di una futura manutenzione a costi non predeterminati; (2) contestazione sull’esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione, in particolare circa la valutazione delle migliorie tecniche (come il reggitesta), del piano di formazione e della maneggevolezza dei sistemi; (3) censura sulla legittimità della previsione nella lex specialis di punteggi premiali per la durata della garanzia aggiuntiva. Il Collegio ha respinto tutti i motivi. In particolare, ha chiarito che la clausola contestata dalla ricorrente non subordinava l’offerta a un evento futuro, ma rappresentava solo un’informazione sulle politiche post-garanzia del produttore; la valutazione delle offerte, in assenza di macroscopici errori o arbitrarietà, appartiene alla discrezionalità tecnica della Commissione e non è sindacabile nel merito; la scelta di premiare l’estensione della garanzia rientra nella legittima discrezionalità della stazione appaltante e costituisce un elemento qualitativo coerente con l’equilibrio qualità/prezzo. Non sussistevano dunque i presupposti per l’annullamento dell’aggiudicazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 17

È stato richiamato dalla ricorrente per rimarcare il principio secondo cui ogni operatore economico può presentare una sola offerta, chiara e non condizionata. Il TAR ha specificato che, ai sensi di tale articolo, l’offerta della controinteressata non è risultata condizionata perché la clausola relativa alla manutenzione post-garanzia non incideva sugli impegni richiesti in gara e non subordinava l’efficacia dell’offerta a un evento futuro, ma costituiva mera informazione. Quindi, non vi è stata violazione dei principi posti dall’art. 17.

Articolo 101

Centrale nella critica della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto esercitare i poteri di soccorso istruttorio o di chiarimento in relazione alla maneggevolezza del sistema presentato da E.M.S. S.r.l. Il TAR ha chiarito come la richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 101 è una facoltà e non un obbligo per la stazione appaltante, specie quando la documentazione agli atti è ritenuta esaustiva. La Commissione ha legittimamente valutato il materiale tecnico allegato senza dover richiedere ulteriori chiarimenti.

Articolo 108

Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità dell’attribuzione di punteggi tecnici per la durata della garanzia aggiuntiva, ritenendola voce economica. Il TAR, rifacendosi all’art. 108, ha invece ritenuto che la garanzia costituisce parametro qualitativo, rientrante tra i criteri tecnici che la stazione appaltante può legittimamente valorizzare nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, conformemente al principio di equilibrio tra qualità e prezzo sancito dall’articolato normativo.

Articoli di riferimento