Irricevibilità del ricorso per accesso tardivo agli atti di gara secondo l'art. 36 del Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La Cooperativa Sociale Società Dolce ha richiesto l'accesso integrale alla documentazione relativa a una gara d’appalto per servizi educativi, dopo che la stazione appaltante aveva già disposto l’aggiudicazione e oscurato alcune parti delle offerte per motivi di segreto commerciale. La richiesta di accesso è stata rifiutata e il ricorso contro tale diniego è stato giudicato irricevibile perché tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di dieci giorni previsto per impugnare le decisioni di oscuramento nella comunicazione di aggiudicazione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si basa sull’interpretazione dell’articolo 36 del d.lgs. n. 36/2023, che regola l’accesso agli atti dopo la conclusione della gara. La stazione appaltante ha rispettato l’obbligo di rendere disponibili i documenti e le offerte, oscurando solo le parti che i concorrenti hanno giustificato come segreti tecnici o commerciali. Il ricorso della società Dolce è stato notificato e depositato oltre il termine di dieci giorni previsto dall’articolo 36 per impugnare la decisione di oscuramento. Il Tribunale ha infatti chiarito che questo termine è perentorio e non può essere superato neanche presentando una nuova istanza di accesso, che avrebbe potuto aggirare il termine di decadenza. Perciò, il ricorso è stato dichiarato irricevibile, con compensazione integrale delle spese di giudizio. La decisione sancisce la necessità di rispettare strettamente i termini procedurali previsti per l’impugnazione delle decisioni riguardanti l’accesso agli atti di gara, a tutela della certezza del procedimento amministrativo e dell’efficienza delle procedure di gara.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 36 è stato utilizzato per valutare la legittimità del diniego di accesso integrale alle offerte oscurate. La sentenza interpreta il comma 4, che prevede un termine di dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione per impugnare le decisioni sulle richieste di oscuramento. Il ricorso notificato dalla Cooperativa Dolce è stato considerato tardivo rispetto a questo termine perentorio, rendendolo irricevibile. Tale articolo definisce altresì l’obbligo della stazione appaltante di mettere a disposizione documenti e offerte e disciplina le modalità di accesso e di impugnazione delle decisioni riguardanti l’oscuramento.
Sebbene l’articolo 116 sia stato menzionato negli allegati, non è stato direttamente applicato nella decisione della presente sentenza. L’articolo disciplina le procedure di collaudo e verifica di conformità dei lavori e servizi, e non riguarda direttamente la materia dell’accesso agli atti di gara o le impugnazioni procedurali, per cui nella sentenza si fa riferimento esclusivamente all’articolo 36 per i termini e le modalità di accesso e impugnazione.



