Legittimità dell’aggiudicazione di accordo quadro per la manutenzione della rete stradale: esclusione di vizi nei contratti di avvalimento e nelle valutazioni della commissione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato dal raggruppamento I.C.E.S., che contestava l’aggiudicazione dell’accordo quadro per la manutenzione della rete stradale provinciale alla controinteressata Viagest. Il Tribunale ha riconosciuto la correttezza della procedura, ritenendo infondate le censure sollevate riguardo la validità dei contratti di avvalimento premiale, la valutazione tecnica delle offerte e la verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria. È stato altresì dichiarato improcedibile il ricorso incidentale di Viagest, e il ricorrente principale è stato condannato alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si concentra sulla legittimità dell’aggiudicazione di un accordo quadro effettuata dalla Provincia di Pavia. Il ricorrente principale, I.C.E.S., ha presentato una serie di motivi di ricorso, tra cui la presunta nullità dei contratti di avvalimento utilizzati dall’aggiudicataria per ottenere punteggi tecnici attraverso il cosiddetto avvalimento premiale, e la pretesa errata attribuzione dei punteggi tecnici e la mancata adeguatezza della verifica di sostenibilità economica dell’offerta. Il TAR ha chiarito che l’avvalimento premiale, secondo il nuovo art. 104 del Codice degli Appalti, consente alle imprese di migliorare la qualità tecnica delle proprie offerte mediante l’utilizzo di risorse (compresi certificati) fornite da ausiliari. Il Tribunale ha verificato che i contratti erano sufficientemente determinati nel loro oggetto e nelle risorse messe a disposizione, anche se la previsione di un corrispettivo 'simbolico' non ne pregiudica la validità. Sulle valutazioni tecniche (criteri dei centri operativi e sostenibilità ambientale), il TAR ha ribadito il principio di ampia discrezionalità tecnica delle commissioni giudicatrici, sindacabile solo per vizi macroscopici, che non sono risultati nel caso di specie. Analogamente, la verifica di anomalia dell’offerta è stata svolta in modo regolare e motivato. Pertanto, il ricorso principale è stato respinto e, per effetto, anche il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 59, che disciplina gli accordi quadro, è alla base della struttura dell’appalto in questione: la procedura era volta all’affidamento mediante accordo quadro con un unico operatore, secondo il modello normativo previsto. La sentenza richiama la disciplina degli accordi quadro, sottolineando la legittimità del ricorso a questo strumento da parte della Provincia di Pavia e la necessità del rispetto delle relative procedure selettive e dei criteri di aggiudicazione.
L’art. 100 stabilisce i requisiti di ordine speciale per la partecipazione alle gare e, in particolare, la necessaria qualificazione tecnica ed economica dei concorrenti. Questo articolo è stato richiamato per supportare la discussione sulle modalità di accesso alla gara e la legittimità dell’utilizzo dell’avvalimento per integrare i requisiti richiesti, oggetto di contestazione nel ricorso incidentale sulla sufficienza dei requisiti posseduti dai partecipanti.
L’art. 104 disciplina l’istituto dell’avvalimento, centrale nella sentenza per la valutazione della validità dei contratti di avvalimento premiale presentati dall’aggiudicataria per ottenere punteggi aggiuntivi nelle offerte tecniche. Il Tribunale sottolinea che, in base al nuovo Codice, l’avvalimento non richiede più la dettagliata elencazione delle risorse, purché l’oggetto sia determinato o determinabile. Inoltre, la previsione di un corrispettivo anche simbolico non ne pregiudica la validità, e la funzione pro-concorrenziale dell’istituto ne giustifica un’interpretazione ampia e non formalistica.
L’art. 110 regola la gestione delle offerte anormalmente basse e la relativa procedura di verifica e giustificazione. La sentenza respinge la doglianza sulla presunta insostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicataria, dando atto che la stazione appaltante ha correttamente valutato la sostenibilità economica alla luce delle giustificazioni fornite dall’operatore, con verifica della congruità e della copertura finanziaria delle migliorie offerte.
L’art. 119, che disciplina il subappalto, viene citato in relazione alle contestazioni (nel ricorso incidentale) sulle modalità di qualificazione e presunto subappalto necessario. La sentenza richiama tale disciplina per confermare che la lex specialis di gara era conforme al Codice e che le modalità di qualificazione e l’eventuale uso di subappalto rispondevano ai requisiti normativi.



