Risoluzione del contratto di appalto a seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione e limiti al ricorso dell’esclusa
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto da ICTS Italia contro la risoluzione dell’Accordo Quadro per i servizi di sicurezza negli aeroporti di Milano, in seguito all’annullamento dell’aggiudicazione a suo favore. La sentenza chiarisce che, una volta esclusa ICTS con decisione passata in giudicato, essa non ha più legittimazione a impugnare l’aggiudicazione o la risoluzione del contratto. Il TAR ha confermato che la stazione appaltante può, dopo l’annullamento dell’aggiudicazione e in assenza di una dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, valutare e adottare la risoluzione contrattuale nell’interesse pubblico, senza che ciò avvenga in modo automatico. I motivi di ricorso contro la risoluzione e quelli contro la nuova aggiudicazione sono stati quindi dichiarati infondati o inammissibili.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda su un doppio ordine di motivazioni. In primo luogo, il Tribunale chiarisce che l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione non determina automaticamente la nullità o inefficacia del contratto già stipulato: la dichiarazione di inefficacia è rimessa al giudice, che deve valutare l’interesse pubblico e gli effetti sul rapporto contrattuale. Tuttavia, se il giudice non si è pronunciato in tal senso, la stazione appaltante può esercitare in autotutela il potere di risoluzione del contratto, valutando se proseguirlo o scioglierlo per ragioni di interesse pubblico legate ai vizi della fase di gara. La sentenza evidenzia che tale potere è pienamente legittimo e trova fondamento nei principi generali dell’autotutela amministrativa e nel Codice degli Appalti, in particolare nell’art. 122. In secondo luogo, il TAR rileva che, a seguito della definitiva esclusione di ICTS dalla gara, la società non ha più legittimazione ad agire contro la nuova aggiudicazione, perché non può più vantare alcun interesse giuridicamente protetto verso l’appalto, ma solo un interesse di fatto. Vengono così confermate le recenti pronunce della Corte di Giustizia UE e della giurisprudenza nazionale in tema di interesse e legittimazione al ricorso nelle procedure di gara. Pertanto, i ricorsi di ICTS sono stati respinti o dichiarati inammissibili, con conseguente condanna alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 17 è richiamato in merito alla regolarità delle fasi della procedura, in particolare nella contestazione circa il rispetto delle fasi di aggiudicazione e successiva stipulazione del contratto e l’indicazione della corretta sequenza procedimentale (aggiudicazione, stipula, esecuzione). Il TAR, valutando la legittimità delle azioni della stazione appaltante, verifica che queste siano state svolte nel rispetto delle fasi e degli adempimenti formali previsti dalla norma.
L’articolo 18 viene invocato dalle parti nei motivi di ricorso relativi alla stipulazione del contratto e alla sua efficacia, soprattutto rispetto alla tempistica e validità della stipula a fronte di ricorsi pendenti. Il TAR lo richiama indirettamente quando afferma che, in assenza di sospensive cautelari, la stipulazione è legittima, ma la prosecuzione dell’esecuzione può essere interrotta in caso di successivo annullamento dell’aggiudicazione.
L’articolo 94 è menzionato in relazione alle cause di esclusione automatica dalla gara, elemento centrale sia nell’esclusione originaria di ICTS (per vizio nella cauzione provvisoria), sia nei motivi di ricorso contro la nuova aggiudicazione e nelle contestazioni sollevate sul possesso dei requisiti da parte della controinteressata. La sentenza ribadisce che la valutazione di esclusione e delle relative conseguenze è stata operata nel rispetto di questo articolo.
L’articolo 95 viene citato nelle contestazioni circa esclusioni non automatiche, in particolare per presunte violazioni professionali o conflitti di interesse (es. assunzione ex Polaria da Italpol), e nella verifica della sussistenza di gravi illeciti professionali. Il TAR esamina la corretta applicazione di queste disposizioni, escludendo che vi siano vizi procedurali sufficienti a incidere sulla legittimità dell’aggiudicazione.
L’articolo 101 disciplina il soccorso istruttorio e viene richiamato in relazione alle contestazioni sulle integrazioni della cauzione provvisoria e sulla parità di trattamento nella gestione delle carenze documentali tra i concorrenti. La sentenza riconosce che la stazione appaltante ha applicato correttamente la disciplina, senza discriminazioni.
L’articolo 106 riguarda la garanzia provvisoria, tema centrale nella causa, essendo stata ICTS esclusa per irregolarità nella prestazione di tale cauzione. La sentenza richiama il corretto operato della stazione appaltante nell’esigere la regolarità formale e sostanziale della garanzia, e nel procedere a verifica della stessa anche per la controinteressata.
L’articolo 122 è il fulcro della sentenza: il TAR lo utilizza per affermare che la stazione appaltante, dopo l’annullamento dell’aggiudicazione e in assenza di una pronuncia di inefficacia contrattuale del giudice, mantiene il potere (in autotutela) di risolvere il contratto nell’interesse pubblico, valutando se proseguirlo o scioglierlo in relazione ai vizi che ne hanno determinato la stipulazione. La decisione di risolvere il contratto è ritenuta conforme a questa disposizione.



