27/04/2026
Art. 59Art. 108

Accordo quadro multi-operatore in sanità: improcedibilità e inammissibilità del ricorso contro le clausole di gara per fornitura di sistemi di ventiloterapia domiciliare

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e inammissibile il ricorso per motivi aggiunti della società SICO S.p.A. contro la lex specialis della gara, indetta dalla ASST dei Sette Laghi per la fornitura a noleggio di sistemi di ventiloterapia meccanica domiciliare, nella formula dell’accordo quadro. La società lamentava l'indeterminatezza dei criteri di aggiudicazione e presunte clausole 'immediatamente escludenti' che avrebbero impedito la formulazione di offerte consapevoli e sostenibili. Il tribunale ha tuttavia escluso l’esistenza di clausole escludenti, rilevando la partecipazione di numerosi concorrenti (compresa la ricorrente) e l’assenza di ostacoli oggettivi alla presentazione di offerte. Ha inoltre sottolineato che la presentazione di un’offerta da parte della stessa SICO dimostra in fatto l’assenza di impedimenti, rendendo il ricorso inammissibile per carenza di interesse.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che nelle gare strutturate come accordi quadro con più operatori (multi-operatore), la disciplina può legittimamente prevedere che il prezzo applicato a tutti gli affidatari sia quello offerto dal primo graduato, salvaguardando la libertà prescrittiva del medico e garantendo la qualità delle cure senza creare ostacoli insormontabili alla partecipazione degli operatori. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza, distingue tra clausole effettivamente 'immediatamente escludenti' (che impediscono oggettivamente la partecipazione) e semplici regole che possono incidere sulla convenienza economica, ma non creano barriere assolute. Nel caso specifico, il fatto che 11 operatori abbiano presentato offerte, tra cui la ricorrente, e che la lex specialis non imponesse vincoli insostenibili ma solo il rispetto di un prezzo unico (con facoltà di non accettare la commessa), conferma che non vi erano i presupposti per l’impugnazione immediata delle clausole. La presentazione dell’offerta da parte di SICO ha inoltre comportato la perdita di ogni interesse concreto e attuale all'impugnazione perché ha dimostrato la possibilità di partecipare e trarre utile dall’appalto, rendendo inammissibile il ricorso per motivi aggiunti. La sentenza ribadisce inoltre la discrezionalità della stazione appaltante nella strutturazione dell’accordo quadro, nel rispetto dei principi di concorrenza e della normativa, e l’obbligo per gli operatori di valutare ex ante la convenienza della propria proposta.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 59

L’articolo 59 è stato richiamato per valutare la legittimità della gara nella formula dell’accordo quadro multi-operatore senza riapertura del confronto competitivo. Il Tribunale ha stabilito che la mancata predeterminazione delle percentuali di affidamento agli operatori economici non viola la normativa ratione temporis applicabile, in quanto ciascun operatore selezionato può essere chiamato a fornire l’intero fabbisogno del lotto. La disciplina dell'accordo quadro consente la flessibilità necessaria per rispondere alle esigenze cliniche, senza costituire elemento immediatamente escludente per i partecipanti. La modifica legislativa che impone di indicare le percentuali di affidamento è successiva e non si applicava al momento della pubblicazione della lex specialis impugnata.

Articolo 108

L’articolo 108 era al centro delle censure in quanto la ricorrente contestava la modalità di determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il meccanismo di adeguamento dei prezzi. Il tribunale ha chiarito che la valutazione delle offerte secondo il criterio qualità/prezzo è conforme all’art. 108, e che la successiva applicazione del prezzo del primo graduato a tutti gli operatori idonei non incide sulla legittimità della procedura, non essendo elemento ostativo alla presentazione di offerte né di per sé lesivo. La facoltà degli operatori di non accettare la commessa salvaguarda la compatibilità con i principi dell’art. 108.

Articoli di riferimento