Annullamento dell’aggiudicazione per illegittima clausola di prelazione negli appalti di sponsorizzazione e vizi sulla valutazione delle offerte (gara per restauro Piazza Duomo – Comune di Milano)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha riunito e deciso tre ricorsi relativi ad una complessa procedura di gara indetta dal Comune di Milano per interventi di restauro e sponsorizzazione tecnica delle facciate di Piazza Duomo e di un edificio in Via Gregorovius. La sentenza annulla l’aggiudicazione definitiva disposta a favore del RTI Riva Impresa Restauri/Vox Media a seguito dell’esercizio di una clausola di prelazione (‘ragguaglio’) ritenuta illegittima perché incompatibile con i principi europei sulla concorrenza, come da pronuncia della Corte di Giustizia UE. Inoltre, a seguito di ulteriore ricorso, sono stati annullati anche i criteri di valutazione economica adottati dalla commissione giudicatrice, ritenuti irragionevoli e privi di reale efficacia selettiva. Il Comune dovrà rinnovare la fase di valutazione delle offerte economiche. I ricorsi sulle fasi superate della procedura sono stati dichiarati improcedibili o inammissibili.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce vari profili fondamentali di diritto amministrativo degli appalti. Anzitutto, il TAR ha ritenuto illegittima la clausola di prelazione (possibilità per il promotore di ‘eguagliare’ l’offerta migliore dopo averla conosciuta), richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE (C-810/24) che vieta simili meccanismi in quanto violano la parità di trattamento e disincentivano una reale concorrenza. Conseguentemente, l’aggiudicazione ottenuta tramite esercizio della prelazione è stata annullata. Poi, il TAR ha accolto il motivo relativo all’irragionevolezza della griglia di punteggio usata per valutare il ‘maggior importo economico delle opere’, in quanto appiattiva il punteggio tra le offerte, impedendo una vera selezione. Ha ritenuto infondate le censure sull’esclusione di Urban Vision per presunta lieve difformità temporale nella propria offerta. Le domande relative ad atti superati dalla procedura rinnovata sono state dichiarate improcedibili o inammissibili per carenza di interesse attuale. Il giudice ordina quindi al Comune di rinnovare la valutazione delle offerte economiche sulla base di criteri idonei. Le spese sono compensate per la novità e complessità delle questioni.



