27/07/2026
Art. 110

Rigetto del ricorso di Orange S.r.l.: limiti al soccorso istruttorio e corretta esclusione dalla gara per carenza dei requisiti tecnici

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato da Orange S.r.l. contro l'annullamento in autotutela dell’aggiudicazione di un lotto di appalto per fornitura di polielettrolita. La società era stata esclusa dopo aver integrato (e sostituito) in modo non consentito le dichiarazioni sui requisiti tecnici minimi richiesti dal disciplinare di gara. La stazione appaltante e il secondo classificato, Tillmanns S.p.A., sono risultati vittoriosi anche sulle doglianze relative ai costi della sicurezza e alle prestazioni di trasporto. Il TAR ha ritenuto che il soccorso istruttorio non possa essere utilizzato per sanare il mancato possesso dei requisiti di partecipazione o per modificarne il contenuto dopo la scadenza, e ha escluso la sussistenza di vizi nell’aggiudicazione a Tillmanns, compresa la quantificazione degli oneri di sicurezza.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza conferma la legittimità dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in favore di Orange S.r.l., sottolineando che il soccorso istruttorio, disciplinato dall'art. 101 del Codice, può essere utilizzato solo per sanare irregolarità formali di dichiarazioni già rese ma non per modificare o integrare sostanzialmente i requisiti dichiarati oltre il termine di presentazione delle offerte. Orange aveva infatti presentato, dopo la scadenza, una nuova dichiarazione sui requisiti tecnici speciali richiesti, sostituendo e aggiungendo diverse commesse rispetto a quelle dichiarate inizialmente, oltre a non dimostrare il possesso di un 'contratto di punta' richiesto dal disciplinare. Il TAR ha ritenuto che tale comportamento viola il principio della par condicio e dell'autoresponsabilità. In merito all’offerta di Tillmanns S.p.A., la stazione appaltante ha legittimamente valutato la congruità dei costi della sicurezza, anche considerando i servizi di trasporto svolti da terzi sulla base di contratti preesistenti e accessori, non configurabili come subappalto. La discrezionalità tecnica nella valutazione delle offerte anormalmente basse (art. 110) non è stata superata da Orange S.r.l., che non ha dimostrato vizi manifesti nella decisione amministrativa.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 110

Viene richiamato nell’ambito della verifica di congruità dei costi della sicurezza nell’offerta di Tillmanns S.p.A.. Il TAR sottolinea che, secondo l’art. 110, la stazione appaltante ha un’ampia discrezionalità tecnica nel valutare se un’offerta sia anormalmente bassa e che le giustificazioni fornite sono state reputate adeguate. È onere del concorrente che contesta la congruità dimostrare l’irragionevolezza della valutazione dell’amministrazione. La decisione amministrativa in ordine all’anomalia non può essere sindacata dal giudice se non per manifesta irragionevolezza o errore evidente.

Articoli di riferimento