27/07/2026
Art. 108

Gara per la concessione del servizio bar scolastico: legittima l'aggiudicazione anche in presenza di contestazioni sui costi e sulla valutazione delle migliorie

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso di Servizitalia Cooperativa Sociale Onlus contro l'aggiudicazione della gestione del bar scolastico all'Istituto G. Mendel di Villa Cortese in favore di Soba Service Snc, confermando la regolarità della procedura di gara e delle valutazioni operate dalla commissione. Le censure principali riguardavano la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali direttamente nell’offerta economica dell’aggiudicataria, la presunta violazione del principio di segretezza dell'offerta economica, la contestazione dei punteggi attribuiti alle migliorie proposte e la suddivisione dei criteri di valutazione. I giudici hanno ritenuto insussistenti i vizi dedotti, valorizzando il rispetto della lex specialis, la parità di comportamento dei concorrenti e la ragionevolezza delle scelte valutative della commissione.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR ribadisce il ruolo centrale della lex specialis (ossia il disciplinare di gara) nel determinare le regole di presentazione delle offerte e la valutazione dei punteggi. In particolare, sebbene la ricorrente contestasse che i costi della manodopera e gli oneri per la salute e sicurezza fossero inseriti in un documento distinto dall’offerta economica, il giudice ha chiarito che ciò che era essenzialmente richiesto era la specificazione di tali costi, non il loro inserimento in un documento specifico, purché allegati all’offerta ed entro i termini. Si è inoltre richiamato il principio 'nemo potest venire contra factum proprium' per escludere doglianze infondate da parte della ricorrente laddove la stessa aveva adottato lo stesso comportamento. La valutazione delle migliorie è stata ritenuta corretta perché basata su effettivi elementi aggiuntivi rispetto ai criteri minimi previsti dal bando e dalla normativa di settore. Infine, è ritenuta legittima la differente ponderazione dei criteri di valutazione tecnica, in quanto il punteggio più alto alle migliorie rispetto alla relazione descrittiva è giustificato dalla maggiore utilità concreta per l’utenza. Il ricorso, quindi, viene respinto con compensazione delle spese, confermando la validità dell’aggiudicazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 108

L'articolo 108 è stato richiamato per disciplinare il criterio di aggiudicazione della gara, basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione del punteggio previsto per offerta tecnica ed economica. Inoltre, la norma richiede l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza da parte degli operatori economici; la sentenza conferma che tale indicazione può essere fornita in allegati alla busta economica, come avvenuto nel caso di specie, e che la mancata specificazione in un preciso formato o documento non costituisce causa di esclusione, a meno che non sia espressamente previsto a pena di esclusione nei documenti di gara, il che non si è verificato in questa procedura.

Articoli di riferimento