Accesso agli atti di gara e limiti alla riservatezza nelle procedure di appalto: il caso ASST Brianza
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia si è pronunciato su un ricorso promosso da Servizi Italia S.p.A. che contestava la decisione della ASST Brianza di consentire solo un accesso parziale e oscurato all’offerta tecnica e alla documentazione amministrativa presentata dal RTI Steritalia in una gara per la gestione delle centrali di sterilizzazione. Il Tribunale ha accolto il ricorso nella parte relativa all’oscuramento dell’offerta tecnica, affermando che la stazione appaltante non può limitarsi alle dichiarazioni dei concorrenti sulla presenza di segreti tecnici o brevetti, ma deve motivare puntualmente ogni oscuramento, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto alla difesa degli altri partecipanti. Il giudice ha ordinato una nuova valutazione degli oscuramenti, richiedendo motivazioni specifiche per ogni parte da tenere riservata. La decisione sull’accesso alla documentazione amministrativa è stata rinviata a una successiva udienza.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si occupa del bilanciamento tra trasparenza amministrativa, diritto di accesso e tutela dei segreti tecnici/commerciali nelle procedure di gara pubblica. Il TAR chiarisce che il mero riferimento all’esistenza di brevetti o certificazioni non può giustificare un oscuramento generalizzato delle offerte tecniche, soprattutto quando ciò impedisce l’effettivo esercizio del diritto di difesa da parte di altri concorrenti. La stazione appaltante deve motivare in modo preciso e circostanziato quali informazioni, tra quelle richieste, siano realmente coperte da segreto e per quali ragioni, tenendo conto della necessità di permettere un controllo sulle valutazioni di gara e l’eventuale tutela giurisdizionale degli esclusi o non aggiudicatari. La sentenza richiama anche i principi europei (Corte di Giustizia UE) che impongono un bilanciamento tra diritto all’accesso e tutela dei segreti. Alla luce di ciò, la decisione di oscurare intere sezioni dell’offerta tecnica senza una motivazione specifica viene considerata illegittima. La decisione sull’accesso ad altri atti amministrativi è invece rinviata.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 è stato richiamato per stabilire il presupposto generale dell’accesso agli atti di gara e il relativo limite dato dalla presenza di segreti tecnici e commerciali. Il Tribunale sottolinea che le restrizioni all’accesso sono ammesse solo per informazioni realmente riservate e che l'accesso può essere concesso quando necessario per la tutela giurisdizionale degli interessati, secondo un bilanciamento tra trasparenza e riservatezza.
L’articolo 36 disciplina le modalità procedurali dell’accesso e dell’eventuale oscuramento delle offerte. Il TAR applica direttamente il comma 4, affermando che ogni oscuramento deve essere puntualmente motivato e giustificato con riferimento a specifici segreti tecnici o commerciali; in caso contrario, deve essere consentito l’accesso integrale ai concorrenti che ne abbiano interesse per la difesa in giudizio.
L’articolo 72 è menzionato per identificare la natura della procedura ristretta di gara di cui trattasi, ma non costituisce oggetto di approfondita discussione giuridica nella motivazione decisionale, essendo richiamato solo per la descrizione del procedimento.
L’articolo 90 riguarda la comunicazione degli esiti della gara agli offerenti. È richiamato per sottolineare l’obbligo di informare i concorrenti sulle decisioni relative all’accesso e agli eventuali oscuramenti delle offerte, fornendo loro la possibilità di ricorrere tempestivamente contro tali decisioni, nell’ottica della tutela della concorrenza e della corretta trasparenza procedurale.



