Annullamento in autotutela e ricalcolo del punteggio economico in gara per la gestione delle apparecchiature elettromedicali: legittimità delle decisioni della Stazione Appaltante e improcedibilità dei ricorsi
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha esaminato il ricorso presentato da MTE s.r.l. e Philips s.p.a. contro gli atti di aggiudicazione del Lotto 1 di una gara indetta da ARIA s.p.a. per la gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali, con particolare contestazione sull’attribuzione del punteggio economico e sull’esito della graduatoria. La commissione di gara, dopo avere riscontrato un errore tecnico nell’applicazione della formula di punteggio economico a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica, ha ricalcolato correttamente i punteggi e riconfermato l’aggiudicazione al raggruppamento Polygon. Il TAR ha ritenuto legittimi i provvedimenti di autotutela e il nuovo ricalcolo, dichiarando infondati i motivi di ricorso principali e improcedibili gli ulteriori ricorsi e motivi aggiunti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la complessa vicenda di una procedura di gara multilotto, in cui la graduatoria originaria era stata annullata in autotutela dalla stazione appaltante (ARIA) per un errore riscontrato nell’applicazione automatizzata della formula di punteggio economico prevista dal disciplinare di gara. In applicazione del principio di buon andamento procedimentale e di autotutela, ARIA ha rettificato la graduatoria dopo una nuova valutazione da parte della commissione e ha confermato la successiva aggiudicazione. La ricorrente MTE, precedentemente risultata prima, ha contestato il nuovo esito sostenendo presunti errori di calcolo e violazioni nella valutazione delle offerte di Polygon. Il TAR, esaminando nel merito le censure, ha ritenuto che la revisione del punteggio economico fosse corretta e rispondesse sia alla lettera che alla logica della lex specialis, escludendo vizi nel procedimento e ritenendo prive di fondamento le ulteriori doglianze sulla congruità tecnica e l’ammissione delle offerte. Concluse le questioni principali, il TAR ha dichiarato improcedibili i ricorsi e i motivi aggiunti privi di interesse attuale e ha condannato i ricorrenti alle spese, applicando anche una sanzione per il deposito di atti processuali oltre i limiti dimensionali previsti.



