Annullamento degli atti di gara: modifiche sostanziali nella procedura di dialogo competitivo per la concessione della RSA Don Meani
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha annullato la 'lettera di invito offerta finale' e il provvedimento di aggiudicazione relativi alla procedura di dialogo competitivo indetta dal Comune di Cesano Maderno per la concessione della RSA Don Meani. Il ricorso dell’Associazione Monte Tabor è stato accolto perché il Comune aveva, in corso di procedura, modificato in modo sostanziale elementi essenziali della gara (importo, durata, condizioni economiche), senza avviare una nuova procedura. Tali modifiche hanno violato il principio di parità di trattamento e la rigidità della lex specialis, ponendosi in contrasto con il Codice dei contratti pubblici. Sono state respinte le eccezioni di inammissibilità e carenza di interesse sollevate dalle amministrazioni e dalla controinteressata.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sul principio che, anche nelle procedure flessibili come il dialogo competitivo, la stazione appaltante non può introdurre modifiche sostanziali agli elementi fondamentali della gara (oggetto, importo, durata, condizioni) dopo la fase di dialogo e in assenza di una nuova procedura pubblica. Il TAR ha rilevato che le variazioni apportate dal Comune (aumento dell'importo della concessione, modifica della durata, cambiamento delle condizioni economiche) avevano un impatto rilevante sulla concorrenza e sulla trasparenza, violando il principio di par condicio e la regola della intangibilità della lex specialis di gara. La sentenza evidenzia che la legittimazione e l'interesse a ricorrere sussistono anche qualora il ricorrente, formalmente invitato e ammesso alla gara, non abbia presentato l’offerta finale, se contesta la stessa struttura e legittimità della procedura. L'annullamento degli atti impugnati è stato disposto per ristabilire i principi di concorrenza e parità di trattamento. Le altre censure sono state dichiarate assorbite in quanto l’accoglimento del motivo principale determina già il pieno soddisfacimento dell’interesse della ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 30 del d.lgs. 36/2023, che disciplina l’automazione e la trasparenza nelle procedure di appalto, è stato richiamato tra i parametri normativi invocati dalla ricorrente in riferimento ai principi generali di evidenza pubblica, trasparenza e non discriminazione. Pur non essendo centrale nella decisione, la norma è stata utilizzata per segnalare la necessità di massima trasparenza e correttezza in tutte le fasi della procedura, anche laddove siano adottate soluzioni tecnologiche o automatizzate.
L’articolo 226 del d.lgs. 36/2023 è stato determinante per stabilire quale normativa dovesse essere applicata alla procedura: se il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) o il precedente (d.lgs. 50/2016). Il TAR ha applicato l’art. 226 per affermare che, poiché la procedura era stata avviata prima del 1° luglio 2023, doveva continuare ad essere regolata dalle norme del d.lgs. 50/2016, in particolare dall’art. 64 che disciplina il dialogo competitivo e prevede il divieto di modifiche sostanziali nel corso della procedura.



