28/05/2026

Il TAR Lombardia esclude il diritto all’immediato riequilibrio del contratto di appalto per rinnovo CCNL prevedibile: il diniego della revisione prezzi è legittimo

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso del Consorzio Nazionale Servizi che chiedeva la rideterminazione delle condizioni economiche di un appalto di guardiania dopo due ravvicinati rinnovi del CCNL del comparto. Il Tribunale ha ritenuto che il rinnovo contrattuale, avvenuto prima dell’aggiudicazione, fosse prevedibile per l’aggiudicataria secondo la normale diligenza e che la richiesta di riequilibrio non rientra tra le modifiche eccezionali di contratto previste dal Codice dei Contratti Pubblici. Ha inoltre escluso la violazione delle garanzie partecipative e considerato non fondate le eccezioni di rito sollevate dalla stazione appaltante.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha chiarito che la domanda di revisione delle condizioni economiche dell’appalto, dovuta agli aumenti del costo del lavoro derivanti da un secondo rinnovo del CCNL intervenuto tra la verifica dell’anomalia dell’offerta e l’aggiudicazione, non può essere accolta quando tale evento era prevedibile. Secondo il Collegio, la revisione prezzi invocata non rientra nelle fattispecie di modifica contrattuale ex art. 106 del Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016), che consente varianti solo per circostanze sopravvenute e imprevedibili. Il rinnovo del CCNL, invece, era desumibile dalla 'nota di raccordo' contenuta nel precedente rinnovo. Il TAR ha inoltre precisato che la richiesta del ricorrente non riguarda la mera indicizzazione ISTAT (oggetto dell’art. 7 della convenzione), ma una revisione straordinaria dell’equilibrio contrattuale, non consentita in assenza dei presupposti previsti dalle norme. Le domande fondate su altre disposizioni, quali l’art. 1, comma 511, della legge n. 208/2015, sono state escluse per mancanza dei relativi presupposti. Tutte le eccezioni di rito (giurisdizione, tardività, legittimazione, difetto di specificità/prova, notifica agli enti attuatori) sono state respinte. In conclusione, non si ravvisa l’obbligo di rinegoziazione dei corrispettivi di appalto in presenza di rinnovi del CCNL che erano ‘conoscibili’ e prevedibili alla data dell’offerta.