Rinnovo CCNL e revisione prezzi in appalti pubblici: legittimità del diniego al riequilibrio contrattuale per prevedibilità dell’aumento della manodopera
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato da Italpol Servizi Fiduciari contro ARIA S.p.A., che aveva rigettato la richiesta di revisione prezzi per l’appalto di guardiania, motivata dalla sopravvenuta crescita del costo della manodopera dovuta a due successivi rinnovi del CCNL. Secondo il Tribunale, tali aumenti erano prevedibili già in sede di gara e non costituiscono circostanze impreviste ai sensi dell’art. 106 del Codice degli Appalti. Di conseguenza, non sussistono i presupposti legali per imporre una modifica dei corrispettivi pattuiti. Spese compensate per la novità e peculiarità delle questioni.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il tema della revisione dei prezzi e del riequilibrio economico nei contratti pubblici a seguito di aumenti del costo della manodopera per rinnovi contrattuali (CCNL). Il ricorrente sosteneva che i due ravvicinati rinnovi del CCNL costituivano eventi imprevedibili e chiedeva un adeguamento dei corrispettivi per mantenere l'equilibrio economico dell'appalto. Il TAR, tuttavia, ha chiarito che tali rinnovi erano prevedibili secondo la normale diligenza professionale, soprattutto in considerazione degli avvisi forniti durante la negoziazione del primo rinnovo (2023) e del ruolo attivo delle parti sindacali. Ha escluso che l’aumento del costo del lavoro possa costituire una 'circostanza imprevista' in senso tecnico ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), D.lgs. 50/2016, né che sia applicabile il meccanismo di riequilibrio ex art. 1, comma 511, L. 208/2015. Ne consegue che il rigetto dell’istanza di revisione prezzi da parte di ARIA è stato ritenuto legittimo.



