29/05/2026
Art. 71

Improcedibilità del ricorso contro l’aggiudicazione di gara per sopravvenuto difetto di interesse

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da Modulcasa Line S.p.A. e Teknoservice Soc. Coop. contro l’aggiudicazione della gara d’appalto per il noleggio di strutture mobili presso l’Ospedale Luigi Sacco, aggiudicata a Gnodi Service S.r.l. La decisione è stata presa dopo che la parte ricorrente ha manifestato formalmente la rinuncia all’interesse alla decisione nel corso del giudizio, con conseguente compensazione delle spese di lite tra le parti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta una tipica situazione processuale in cui la parte che ha impugnato l’esito di una gara pubblica rinuncia all’azione giudiziaria, dichiarando in giudizio di non avere più interesse alla prosecuzione del contenzioso. Conformemente ai principi generali del processo amministrativo (principio dispositivo), il giudice prende atto di tale volontà, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione rileva anche la mancata opposizione delle controparti e dispone equa compensazione delle spese. Il Collegio si limita quindi a una decisione di rito, senza esaminare il merito della controversia sull’aggiudicazione della gara.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L’articolo 71 del Codice degli Appalti è richiamato perché la gara oggetto del contenzioso è stata indetta con la procedura aperta, disciplinata appunto dall’art. 71. Tale riferimento serve a inquadrare la natura e le modalità della procedura da cui trae origine la controversia, anche se la sentenza non entra nel merito dell’applicazione dell’articolo ma si limita a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti in relazione alla procedura selettiva regolata da questa norma.

Articoli di riferimento