29/05/2026
Art. 71

Dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse in una gara d’appalto per la fornitura di strutture mobili al P.O. Luigi Sacco

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal RTI Modulcasa Line S.p.A. - Teknoservice contro l’esclusione dalla gara d’appalto per il noleggio di strutture mobili per l’Ospedale Luigi Sacco. La decisione è stata presa dopo che le parti ricorrenti hanno manifestato, tramite i loro difensori, la sopravvenuta carenza d’interesse a proseguire il giudizio, circostanza di cui il Tribunale ha preso atto. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta una controversia relativa all’esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) da una gara d’appalto a procedura aperta, condotta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, per la fornitura di strutture mobili sanitarie. A seguito di un’esclusione per irregolarità formali dell’offerta tecnica, il RTI ha impugnato gli atti di gara e chiesto la riammissione nonché il possibile subentro nell’appalto. Contestualmente, la società aggiudicataria ha presentato ricorso incidentale. Tuttavia, nel corso del procedimento, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla giudiziale tutela della posizione sostanziale, rinunciando così alla prosecuzione della causa. Il TAR, richiamando il principio dispositivo del processo amministrativo, ha preso atto della rinuncia e, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese in considerazione anche del consenso espresso dalle altre parti. La sentenza evidenzia che, una volta dichiarata la carenza di interesse, il giudice amministrativo non può entrare nel merito della causa.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L’articolo 71 è citato nella sentenza per rappresentare la base normativa della procedura di gara (procedura aperta) oggetto del contenzioso. Il corretto rispetto delle modalità fissate dall’articolo 71 era, infatti, elemento centrale nella valutazione della legittimità degli atti impugnati. Tuttavia, la questione non è stata decisa nel merito perché la sopravvenuta carenza d’interesse ha precluso ogni valutazione sulla conformità della gara alle regole dettate da tale disposizione.

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