Esclusione da Gara per Non Equivalenza del Contratto Collettivo Offerto: Asilo Nido Comune di Torre d’Isola – Cooperativa Sociale Gialla vs. Comune di Torre d’Isola e Stripes Onlus
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso della Cooperativa Sociale Gialla contro l’esclusione dalla gara per la gestione in concessione dell’asilo nido del Comune di Torre d’Isola. Il motivo dell’esclusione era la non equivalenza tra il CCNL Aninsei applicato dalla Cooperativa Gialla e il CCNL Cooperative Sociali richiesto dal disciplinare di gara. Il Tribunale ha ritenuto legittima la scelta della stazione appaltante di applicare il CCNL Cooperative Sociali e ha confermato che l’impegno della ricorrente a colmare le differenze retributive tramite superminimi individuali non soddisfa la richiesta di equivalenza, che deve emergere da condizioni contrattuali collettive e non da pattuizioni individuali.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sulla corretta interpretazione dell’art. 11 del Codice degli Appalti, che impone alle stazioni appaltanti di individuare nella lex specialis il contratto collettivo nazionale più rappresentativo e strettamente connesso all’attività oggetto dell’affidamento. Gli operatori possono proporre un contratto diverso solo se garantisce già, in via collettiva, le stesse tutele economiche e normative. Nel caso concreto, la ricorrente applicava ai dipendenti il CCNL Aninsei (settore scuola privata) mentre la gara richiedeva il CCNL Cooperative Sociali (più pertinente ai servizi di asili nido). Il Tribunale ha ritenuto corretta la scelta della stazione appaltante, chiarendo che i servizi degli asili nido sono servizi educativi e sociali, non assimilabili alle scuole dell’infanzia e dunque non sottoposti di regola al CCNL scuola privata. L’offerta della Cooperativa Gialla, che si impegnava a colmare le differenze retributive con un superminimo individuale, non è idonea ai fini dell’equivalenza: solo le componenti fisse e collettive della retribuzione tabellare possono essere considerate nel giudizio di equivalenza, non elementi accessori non previsti obbligatoriamente dal contratto collettivo. La sentenza richiama anche prassi e giurisprudenza recenti, ribadendo che il confronto tra contratti deve essere fatto in astratto e su basi oggettive, senza introdurre elementi discrezionali o promesse individuali esterne all’autonomia collettiva. Per questi motivi, il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione e ha respinto tutte le censure della ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
Costituisce il fulcro della decisione: l’articolo regola la scelta del CCNL applicabile ai lavoratori dell’appalto e le condizioni in cui è ammesso l’uso di un contratto diverso, purché equivalga, in via collettiva, a quello richiesto dal bando. È stato applicato per giustificare la legittimità della lex specialis nel richiedere il CCNL Cooperative Sociali e per affermare che il solo impegno individuale dell’impresa non realizza l’equivalenza necessaria prevista dalla legge.
Richiamato tra i motivi di ricorso come parametro di progettazione e organizzazione della prestazione, il riferimento ha però rilievo marginale. La sentenza si concentra invece sul rispetto dei livelli qualitativi del servizio in relazione all’applicazione del corretto CCNL, quale elemento essenziale per assicurare la tutela dei lavoratori, qualità e sostenibilità della prestazione.
Evocato nei motivi di ricorso, l’articolo stabilisce le clausole sociali obbligatorie nei contratti pubblici, compreso il rispetto dei CCNL. Nella sentenza viene implicitamente confermato che la scelta del CCNL Cooperative Sociali risponde anche alle esigenze di tutela sociale e pari opportunità prescritte dalla norma.
Centrato sui criteri di aggiudicazione, viene richiamato per confermare che la selezione dell’offerta deve rispettare i criteri di qualità e congruità anche rispetto agli standard lavorativi e contrattuali: il mancato rispetto delle tutele minime previste dal CCNL rappresenta un limite alla possibilità di aggiudicazione.
Viene richiamato in quanto la procedura di verifica di equivalenza rinvia alle modalità di verifica dell’anomalia dell’offerta (art. 110), ma la sentenza precisa che, mentre la verifica di anomalia ha oggetto l’offerta nel suo complesso, la verifica di equivalenza si concentra su parametri oggettivi dei CCNL. La stazione appaltante, secondo la sentenza, non era obbligata ad avviare un contraddittorio supplementare poiché la questione era già stata approfondita e non residuavano margini di discrezionalità tecnica.



