Gara d’appalto gestione atti sanzionatori Comune di Como: verifica anomalia dell’offerta e principi sulle esclusioni nelle procedure aperte
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso principale di Ge.Fi.L. S.p.A. riguardante l’aggiudicazione del Lotto 2 per la gestione degli atti sanzionatori ai cittadini esteri, annullando parzialmente la procedura e ordinando alla stazione appaltante (Comune di Como) di effettuare la verifica di anomalia sull’offerta di Nivi S.p.A. L'offerta di Nivi, vincitrice, presentava un ribasso molto elevato, lasciando dubbi sulla sostenibilità e sulla copertura dei costi ulteriori rispetto alla manodopera. Il TAR ha escluso che il solo rispetto dei costi della manodopera esoneri la stazione appaltante dalla verifica di anomalia in presenza di evidenti criticità economiche. Sono stati respinti sia il ricorso incidentale di Nivi (che chiedeva l’esclusione di Ge.Fi.L. per carenza di requisiti e per ribasso eccessivo sui costi della manodopera) sia le altre doglianze principali sulle valutazioni della commissione e sulla violazione del periodo di stand still.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si concentra su due profili fondamentali delle procedure di gara pubblica: l’esclusione automatica delle offerte e il dovere della stazione appaltante di valutare le offerte sospette di anomalia, indipendentemente dal solo rispetto formale degli importi della manodopera. Il TAR spiega che l’elevato ribasso dell’offerta di Nivi, tale da lasciare una marginalità economica quasi nulla per tutti i costi diversi dalla manodopera, integrava elementi specifici che imponevano la verifica di anomalia secondo l’art. 110 (nonostante l’assenza di un ribasso sui costi del lavoro). Il TAR respinge l’idea che questi casi debbano portare a esclusioni automatiche ai sensi dell’art. 70, precisando che solo offerte totalmente non valutabili sono immediatamente inammissibili. Quanto al ricorso incidentale, il TAR chiarisce che i requisiti di capacità tecnica possono essere dimostrati anche tramite contratti in essere purché vi sia documentazione della regolare esecuzione. In tema di ribasso sulla manodopera, la normativa impone solo la verifica di anomalia e non l'esclusione automatica. Le questioni sulla valutazione tecnica e sulla violazione dello stand still vengono respinte: i punteggi attribuiti sono ritenuti espressione di discrezionalità tecnica insindacabile in assenza di manifeste irragionevolezze, e la violazione dei tempi per la stipula del contratto non determina da sola l’inefficacia del contratto senza vizi propri dell’aggiudicazione. La sentenza ordina quindi alla stazione appaltante di riesaminare l’offerta di Nivi attraverso la procedura di verifica di anomalia, sospendendo ogni decisione sull’annullamento dell’aggiudicazione o sul subentro fino all’esito di questa verifica.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo è stato invocato in relazione alla corretta osservanza del periodo di stand still (32 giorni tra comunicazione di aggiudicazione e stipula del contratto). Il TAR ha respinto la censura sull'asserita violazione di tale periodo, ritenendo che la sua inosservanza non sia di per sé motivo per dichiarare l'inefficacia del contratto, se non si aggiunge a vizi propri dell'aggiudicazione e se non ha inciso sulla possibilità per il ricorrente di adire i rimedi giurisdizionali prima della stipula.
L'articolo è stato citato a margine di una precedente impugnazione relativa all’accesso agli atti di gara, la quale è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta soddisfazione dell’interesse dopo la consegna degli atti oscurati. Non direttamente rilevante ai fini decisori della presente sentenza.
Vi è riferimento nei fatti alla presenza del progetto di gara ex art. 41, richiedendo un livello progettuale adeguato alla tipologia di servizio offerto. In sede di ricorso incidentale, si menzionano i criteri tecnici e i requisiti di progettazione e capacità richiesti agli operatori, che devono essere dimostrati anche attraverso servizi analoghi eseguiti su contratti di durata pluriennale, secondo un’interpretazione sostanziale dell’art. 41 e della relativa disciplina sui costi della manodopera.
Fondamentale per determinare i limiti delle esclusioni automatiche. Il TAR precisa che, ai sensi dell’art. 70, comma 4, sono inammissibili solo le offerte totalmente non conformi ai documenti di gara, cioè quelle non valutabili in assoluto. Le offerte sospette di insostenibilità economica richiedono la verifica di anomalia e non consentono l’esclusione automatica, dovendosi garantire l’accesso al mercato e applicare il principio di tassatività delle cause di esclusione.
Richiamato per inquadrare la procedura come aperta e quindi soggetta alle regole generali sulle ammissioni e le esclusioni di cui all’art. 70, con particolare attenzione all’accesso e alla concorrenza tra operatori.
Centralissimo nella motivazione: il TAR ribadisce che la stazione appaltante ha il dovere di avviare la verifica di anomalia quando, in base a elementi specifici (es. elevatissimo ribasso che lascia margini minimi per coprire tutte le spese), l’offerta appare sospetta di insostenibilità. Non basta che il costo della manodopera non sia stato ribassato: altri elementi possono rendere l’offerta anormalmente bassa. Il mancato avvio della procedura di verifica di anomalia costituisce vizio dell’azione amministrativa.
Richiamato in tema di rimedi processuali e di possibilità di subentro: la ricorrente aveva chiesto anche la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro ex art. 121 c.p.a., ma il TAR ha chiarito che l’adozione di tali misure è subordinata all’esito della riapertura della verifica di anomalia e all’eventuale annullamento successivo dell’aggiudicazione.



