Legittimità dell’aggiudicazione e ruolo dei requisiti professionali nei gruppi di lavoro nelle gare d’appalto – Respinto il ricorso contro la Provincia di Como per la ‘Casa del Basket’ di Cantù
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso di G.E. Granda Engineering S.r.l., il quale chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di collaudo della ‘Casa del Basket’ di Cantù, contestando la carenza di requisiti nel gruppo di lavoro del secondo classificato (RT Ceas) e altre presunte irregolarità. Il TAR ha stabilito che la presenza delle professionalità minime richieste dalla legge di gara nel gruppo di lavoro era sufficiente e che eventuali carenze nelle competenze dei singoli componenti incidevano solo sulla valutazione tecnica, e non sull’ammissione alla gara. Perciò, il ricorso principale è stato rigettato e quello per motivi aggiunti dichiarato improcedibile.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la legittimità dell’ammissione e dell’aggiudicazione nell’ambito di una procedura aperta di appalto. Il ricorrente contestava che il secondo classificato (RT Ceas) avrebbe dovuto essere escluso per carenza di competenza tecnica specifica (esperto PEF) in uno dei componenti del gruppo di lavoro, come richiesto dal disciplinare e dal Codice degli Appalti. Il TAR, dopo aver richiamato i requisiti previsti dal disciplinare e dall’articolo 100 del Codice, ha chiarito che la legge di gara impone l’obbligo di presenza di determinate professionalità, ma non richiede un controllo stringente ex ante sulle competenze specialistiche effettive dei singoli soggetti, che dovranno poi rilevare solo ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico. Inoltre, la presenza di un altro componente con le competenze richieste nel gruppo di lavoro (prof.ssa Valaguzza) ha confermato la regolarità della partecipazione del RT Ceas. Risultando quindi infondata la doglianza principale, il TAR ha dichiarato improcedibili i motivi aggiunti, poiché la ricorrente non avrebbe potuto comunque ottenere l’aggiudicazione. Sono state respinte anche le richieste di risarcimento e di subentro nel contratto, con condanna alle spese per la ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 71 è stato richiamato a fondamento della procedura di gara aperta nella quale la controversia si è svolta. Esso regolamenta i termini e le modalità di partecipazione di tutti gli operatori economici, confermando la correttezza dell’impostazione della stazione appaltante.
Invocato dal ricorrente per richiedere l’esclusione del RT Ceas in quanto ritenuto privo dei necessari requisiti tecnico-professionali. Il TAR ha chiarito che l’articolo richiede la presenza delle professionalità minime nel gruppo di lavoro, valutando che tale requisito era soddisfatto nel caso di specie: la carenza di competenze specifiche non determina l’esclusione, ma solo un minor punteggio tecnico.
Richiamato nella doglianza per presunto utilizzo dell’avvalimento sostanziale non dichiarato da parte dell’aggiudicatario. La sentenza, tuttavia, non ha individuato alcuna violazione dell’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’articolo, e ha ritenuto la censura infondata.
Citato solo incidentalmente dalla ricorrente, che lamentava difetti di composizione del gruppo di lavoro anche sotto il profilo del subappalto; nella motivazione della sentenza, tuttavia, non si rinviene una specifica violazione della disciplina sul subappalto, che viene di fatto superata dalla corretta composizione del gruppo di lavoro attestata in atti.



