29/10/2025
Art. 35Art. 36Art. 72Art. 90

Accesso agli atti di gara e limiti di riservatezza nelle procedure di appalto pubblico

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Servizi Italia S.p.A., partecipante a una gara d'appalto indetta da ASST della Brianza, stabilendo il diritto del ricorrente ad accedere ai giustificativi di prezzo e costo e a tutti i documenti prodotti dal concorrente aggiudicatario su richiesta della stazione appaltante. La domanda di accesso è stata respinta nella parte in cui era formulata in modo generico e meramente esplorativo. La sentenza chiarisce che il diritto di accesso agli atti di gara è tutelato, ma deve essere esercitato in modo circoscritto e non può trasformarsi in una ricerca indiscriminata di documenti non precisamente individuati.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR riconosce che, nell'ambito delle gare di appalto pubbliche, il secondo o terzo classificato può accedere agli atti presentati dall'aggiudicatario e agli ulteriori documenti, incluso quelli relativi ai giustificativi di prezzo, a meno che non esistano motivi precisi e circostanziati di riservatezza o segretezza commerciale previsti dalla legge. Tuttavia, l'istanza di accesso deve essere sufficientemente dettagliata e riferita a documenti determinabili; richieste generiche o meramente esplorative non sono accolte, in quanto imporrebbero alla stazione appaltante un'obbligazione di ricerca e selezione indeterminata. Il giudice ha inoltre stabilito che la stazione appaltante, qualora sostenga l'inesistenza dei documenti richiesti, deve fornire formale attestazione di tale circostanza. In applicazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento, il diritto di accesso è stato confermato, a tutela delle possibili esigenze difensive del concorrente escluso o non vincitore.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

La sentenza si fonda sul principio di accesso agli atti garantito dall'art. 35, che disciplina il bilanciamento tra trasparenza e tutela delle informazioni riservate in ambito di affidamento di contratti pubblici. Viene ribadito che le stazioni appaltanti devono rendere accessibili digitalmente gli atti delle procedure, ma possono disporre limitazioni motivate per salvaguardare segreti tecnici o commerciali. Il ricorso alla riservatezza dev'essere però fondato su ragioni concrete e non può essere invocato in modo generico per impedire l'accesso ai documenti di gara necessari per la tutela giurisdizionale.

Articolo 36

L'articolo 36 è applicato dalla sentenza per regolare le modalità procedurali dell'accesso agli atti, in particolare sulle tempistiche, i limiti e la facoltà di oscurare alcune parti delle offerte. Il giudice richiama le norme che impongono alla stazione appaltante di decidere sulle eventuali richieste di oscuramento e di motivare le ragioni di eventuali negazioni dell'accesso. L'articolo è alla base dell'ordine del TAR di ostendere l'offerta tecnica e i giustificativi eventualmente prodotti, ovvero di certificarne l'inesistenza se non disponibili.

Articolo 72

L'articolo 72 viene citato per inquadrare il tipo di procedura utilizzata nella gara oggetto di ricorso (procedura ristretta) e per giustificare la legittimazione ad accedere agli atti da parte dei soggetti che hanno presentato offerta e sono stati ammessi alle fasi successive della selezione.

Articolo 90

La sentenza richiama l'articolo 90 in relazione agli obblighi di comunicazione della stazione appaltante nei confronti dei concorrenti circa l'aggiudicazione della gara e le motivazioni delle scelte effettuate. È proprio a seguito della comunicazione ex art. 90 che il ricorrente ha presentato istanza di accesso su cui si è pronunciato il TAR.

Articoli di riferimento