29/10/2025
Art. 35Art. 36Art. 72Art. 90Art. 107

Accesso agli atti di gara e limiti nella procedura ristretta con inversione procedimentale: caso ASST Brianza

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Sintesi della Sentenza

La sentenza del TAR Lombardia ha deciso sul ricorso di Servizi Italia S.p.A. contro l'ASST della Brianza, nella gara per la gestione delle centrali di sterilizzazione, riguardo all'accesso agli atti della procedura di gara. Il Tribunale ha chiarito che il ricorrente non ha diritto a ottenere la documentazione amministrativa presentata dal RTI Steritalia (secondo graduato), né i giustificativi di prezzo/costo o altri atti generici non valutati dall'amministrazione, in quanto la procedura a inversione ha comportato l'apertura e la valutazione amministrativa del solo primo classificato. Il diritto di accesso è stato invece riconosciuto solo per alcuni documenti strettamente legati agli atti istruttori e ai verbali di sopralluogo che hanno inciso direttamente sull'aggiudicazione o sullo svolgimento di fasi rilevanti della gara. Le spese sono state compensate per la complessità della questione.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha dichiarato parzialmente fondato il ricorso: il raggruppamento ricorrente aveva richiesto l’accesso integrale alla documentazione amministrativa e tecnica presentata dai concorrenti classificatisi nelle prime posizioni, in particolare il secondo graduato, nonché ai giustificativi e ad ogni altro documento prodotto in gara. Il Tribunale ha argomentato che, essendosi la gara svolta con l'inversione procedimentale (art. 107, co. 3, D.Lgs. 36/2023), la documentazione amministrativa dei concorrenti diversi dal primo non era stata né aperta né valutata, rimanendo quindi estranea alla formazione del provvedimento di aggiudicazione. Ciò esclude un interesse attuale e concreto all’ostensione di tali atti, che potranno divenire rilevanti solo se e quando vengano effettivamente valutati, ad esempio in caso di scorrimento della graduatoria. Analogamente, l’accesso ai giustificativi di prezzo/costo è stato negato poiché l’amministrazione ha dichiarato formalmente di non detenerli. L'istanza è stata invece accolta limitatamente ai documenti afferenti a particolari fasi della procedura (sopralluoghi, proroga termini, atti prodotti spontaneamente dal concorrente), poiché direttamente incidenti sulle attività valutative e sull’esito della gara. È stato inoltre ricordato il principio di necessaria specificità dell’accesso: richieste indiscriminate e generiche sono inammissibili. La sentenza ribadisce che l’accesso difensivo agli atti di gara deve essere concreto, attuale e strettamente necessario alla cura delle posizioni giuridiche coinvolte.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 disciplina l’accesso agli atti e i limiti connessi alla riservatezza e alla tutela di segreti tecnici/commerciali, oltre a regolare le modalità e i tempi dell’ostensione. Il TAR richiama il principio che l’accesso difensivo è ammesso solo quando necessario e strettamente pertinente all’interesse giuridico tutelato, e che l’ostensione di atti non valutati dalla stazione appaltante non soddisfa questo requisito, finché non siano oggetto di attività amministrativa.

Articolo 36

L’articolo 36 fissa le regole procedurali sull’accesso agli atti nelle procedure di gara e il diritto per i primi cinque classificati di visionare offerte, verbali e atti presupposti all’aggiudicazione. Il TAR ne valorizza l’interpretazione restrittiva: solo i documenti presupposto dell’aggiudicazione e oggetto di valutazione amministrativa sono ostensibili, non quelli rimasti inesaminati a causa dell’inversione procedimentale.

Articolo 72

L’articolo 72 regola la procedura ristretta, contestualizzando la tipologia di gara oggetto di giudizio e i diritti degli operatori economici invitati a presentare offerta dopo la selezione. Viene menzionato in sentenza per descrivere il quadro normativo applicabile alla procedura in esame.

Articolo 90

L’articolo 90 prescrive l’obbligo di comunicare tempestivamente gli esiti delle decisioni di gara, fornendo la base per le contestazioni del ricorrente circa la comunicazione dell'aggiudicazione e delle decisioni sulle richieste di oscuramento degli atti. La sentenza verifica la conformità della condotta della stazione appaltante a tale articolo.

Articolo 107

L’articolo 107, in particolare il comma 3, introduce l’istituto dell’inversione procedimentale, ossia la possibilità di valutare le offerte prima delle verifiche amministrative. Il TAR ha fatto leva su questa norma per spiegare perché la documentazione amministrativa dei concorrenti diversi dal primo non fosse mai stata valutata o divenuta rilevante nel procedimento, escludendo così il diritto di accesso ad essa fino a quando non maturi un interesse attuale e concreto per effetto della sua valutazione.

Articoli di riferimento