29/12/2025
Art. 1Art. 10

Esclusione da gara pubblica per mancanza di sottoscrizione di tutti i co-offerenti: legittimità e limiti dell’autonomia della lex specialis

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso dei co-offerenti avverso l’esclusione dalla gara per la vendita di un immobile comunale, motivata dall’assenza della sottoscrizione di tutti i partecipanti all’offerta congiunta. I ricorrenti sostenevano che il requisito della doppia sottoscrizione non fosse chiaramente espresso nella lex specialis e che la causa di esclusione non fosse conoscibile, ma il Tribunale ha ritenuto che, dalla lettura coordinata di bando e modelli allegati (parte integrante della lex specialis), emergesse l’obbligatorietà della sottoscrizione da parte di tutti i co-offerenti. Inoltre, ha escluso la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per supplire a questa mancanza, trattandosi di vizio sostanziale. Le doglianze sulla violazione dei principi di risultato e di tassatività delle cause di esclusione sono state infine respinte, ritenendo la causa di esclusione conforme al Codice degli Appalti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si concentra sulla legittimità dell’esclusione di un’offerta presentata con la partecipazione di più soggetti ma sottoscritta da uno solo di essi. Il TAR afferma che la lex specialis di gara — comprendente non solo il bando ma anche i modelli allegati — impone espressamente che, in caso di offerta congiunta, tutti i co-offerenti debbano sottoscrivere la domanda di partecipazione e l’offerta economica, a pena di esclusione. Questa regola serve a garantire la certezza della volontà negoziale e la possibilità per l’Amministrazione di esigere il rispetto degli impegni da tutti i partecipanti. La Giudicatura ribadisce che non si tratta di un mero errore formale sanabile tramite soccorso istruttorio, in quanto manca un elemento essenziale dell’offerta. Si esclude inoltre che l’offerta possa valere solo per la quota di chi ha firmato o che l’inadempimento possa essere sanato in via successiva. Il Collegio respinge anche i motivi di ricorso fondati sui principi di favor partecipationis e tassatività: ritiene che, nel caso di specie, la causa di esclusione sia individuabile nella lex specialis (inclusi i modelli), e quindi legittima anche in relazione all’art. 10 del Codice degli Appalti. Quanto al principio del risultato (art. 1), il TAR riconosce che l’efficienza e la massima partecipazione costituiscono principi generali, ma che non possono essere invocati per derogare a prescrizioni sostanziali di validità dell’offerta. In conclusione, la sentenza afferma che la chiarezza delle regole di gara e la necessità della volontà negoziale di tutti i co-offerenti prevalgono sugli altri principi invocati dalla parte ricorrente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato (art. 1 d.lgs. 36/2023) viene citato dai ricorrenti per sostenere che le regole di gara non dovrebbero essere applicate in modo formalistico, ostacolando la massima partecipazione e il perseguimento dell’interesse pubblico (cioè la vendita al miglior offerente). Il TAR spiega però che tale principio non può essere usato per superare prescrizioni sostanziali necessarie a garantire la certezza della volontà contrattuale e il corretto svolgimento della gara: il bilanciamento tra risultato e legalità non consente di ignorare la richiesta di sottoscrizione di tutti i co-offerenti, perché essa è funzionale a tutelare l’interesse pubblico e la serietà dell’offerta.

Articolo 10

Il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10 d.lgs. 36/2023) è richiamato dai ricorrenti per contestare la legittimità dell’esclusione, sostenendo che la regola della doppia sottoscrizione non sarebbe chiaramente prevista. Il TAR invece afferma che la causa di esclusione deriva direttamente dal combinato disposto tra bando e modelli allegati, parte integrante della lex specialis, e che l’omessa sottoscrizione integra una violazione sostanziale che giustifica l’esclusione. Non si tratta di una causa di esclusione ‘atipica’ ma di una regola chiaramente desumibile dalla documentazione di gara e quindi conforme all’articolo 10.

Articoli di riferimento