Annullamento dell’aggiudicazione di gara per omissione della verifica di anomalia dell’offerta e mancata verifica della dichiarazione di equivalenza del CCNL
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso della Cooperativa Sociale Cometa contro l’aggiudicazione della gestione in concessione dell’asilo nido comunale di Brivio alla Cooperativa Sociale Gialla. Il Tribunale ha rilevato che, sebbene l’offerta della Gialla rispettasse i requisiti minimi di personale previsti dal bando, l’ente concedente non ha effettuato la necessaria verifica di anomalia sull’offerta economica, la quale presentava evidenti irregolarità nel costo della manodopera indicato. Inoltre, la Cooperativa Gialla aveva utilizzato un contratto collettivo nazionale del lavoro diverso da quello previsto dal bando, presentando una dichiarazione di equivalenza che però non è stata verificata dall’amministrazione come previsto dalla normativa. In conseguenza di ciò, il TAR ha annullato gli atti di aggiudicazione e disposto che l’amministrazione debba procedere a tali verifiche prima di affidare la concessione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici vigenti in materia di procedure di affidamento e di gestione del personale. In primo luogo, il Tribunale ha respinto le censure sulla carenza dei requisiti minimi di offerta tecnica, ritenendo che il rispetto del rapporto tra personale e bambini fosse garantito dall’aggiudicataria in modo coerente con quanto previsto dagli atti di gara e dagli standard regionali, anche considerando le assenze medie e le turnazioni. Tuttavia, è stata rilevata l’irregolarità del costo della manodopera indicato nel Piano Economico Finanziario allegato all’offerta, che non coincideva con il reale costo risultante dalla sommatoria delle voci professionali, oltre a non considerare il costo di alcune figure (come il cuoco). Questa incongruenza avrebbe dovuto attivare il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta previsto dall’art. 110 del Codice Appalti. Inoltre, la Cooperativa Sociale Gialla ha indicato un Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, corredato da una dichiarazione di equivalenza delle tutele, ma l’ente concedente non ha effettuato alcuna verifica di tale dichiarazione, come richiesto dall’art. 11 del Codice Appalti. La mancata verifica ha dunque violato le prescrizioni normative relative alla tutela dei lavoratori e alla correttezza delle offerte. La sentenza dispone pertanto l’annullamento degli atti e invita l’amministrazione a procedere con le opportune verifiche prima di riaffidare la concessione, preservando il principio di legalità e trasparenza nelle procedure pubbliche.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 110 è stato applicato per richiamare l’obbligo della stazione appaltante di verificare se l’offerta economica della Cooperativa Sociale Gialla fosse anormalmente bassa. Nonostante evidenti errori nel calcolo del costo della manodopera, l’amministrazione non ha attivato tale procedimento di verifica, violando la normativa e rendendo illegittima l’aggiudicazione.
L’articolo 11 è stato centrale per valutare la questione del contratto collettivo nazionale adottato dalla Cooperativa Sociale Gialla. Sebbene l’offerta indicasse un CCNL diverso da quello previsto nel bando, accompagnato da una dichiarazione di equivalenza delle tutele, l’ente concedente non ha svolto la verifica obbligatoria di tale dichiarazione (come disposto al comma 4), violando le disposizioni volte a garantire la tutela dei lavoratori e l’affidabilità dell’offerta.



