02/02/2025
Art. 120Art. 14

Validità della procura in gara d’appalto: estensione al valore globale dell’appalto e ammissibilità della ratifica successiva

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha annullato l’esclusione dalla gara dell’RTI Almaviva-O3 Enterprise, ritenendo che la procura speciale conferita al rappresentante della mandataria deve coprire l’intero valore stimato dell’appalto comprensivo di opzioni e proroghe previste, e non solo la quota proporzionale della mandataria o il valore dell’offerta economica. Inoltre, ha riconosciuto l’ammissibilità della ratifica successiva ex art. 1399 c.c. del potere rappresentativo, sanando la carenza di procura, anche se intervenuta dopo la scadenza di presentazione dell’offerta e prima dell’aggiudicazione, nell’ambito del soccorso istruttorio. Le memorie tardive depositate sono state invece dichiarate inammissibili.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta due questioni principali: il corretto parametro di riferimento per valutare la validità della procura e la possibilità di sanare una carenza di potere di rappresentanza attraverso una ratifica successiva. Il Collegio ha chiarito che in una gara pubblica con RTI, la procura conferita al rappresentante della mandataria deve coprire l’intero importo stimato dell’appalto, comprensivo anche del quinto d’obbligo e della proroga tecnica, qualora previsti nella lex specialis, e non solo la quota di partecipazione o l’importo dell’offerta economica, al fine di garantire la rappresentanza unitaria e la validità degli atti assunti dal RTI. La sentenza evidenzia che tali somme rappresentano obblighi certi e concreti sanciti dal Codice degli Appalti (art. 14 e art. 120), e che escluderle dal calcolo costituirebbe violazione del principio di certezza e trasparenza. Sulla ratifica, il Tribunale si è discostato da precedenti orientamenti più restrittivi, in quanto ha riconosciuto applicabile all’istituto del mandato nell’ambito degli appalti pubblici il principio civilistico della ratifica ex art. 1399 c.c., consentendo quindi la sanatoria della procura incompleta mediante un atto di ratifica, a condizione che sia prodotta prima dell’aggiudicazione. Tale approccio sostanzialista si armonizza con il principio di soccorso istruttorio previsto dal Codice degli Appalti (art. 101) e con la tutela del diritto di difesa. Infine, è stata rigettata la qualificazione tardiva della memoria di Almaviva come memoria di replica, a tutela della par condicio tra parti nel processo amministrativo.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 14

L'articolo 14 è stato richiamato per definire il corretto calcolo dell’importo stimato dell’appalto da considerare ai fini della validità della procura di rappresentanza. La sentenza sottolinea che il valore stimato include tutte le componenti contrattuali certe, comprese le opzioni e proroghe, come previsto dall’articolo 14, in modo da rispettare le soglie e il principio di certezza e trasparenza nel calcolo del valore complessivo.

Articolo 120

L’articolo 120 è fondamentale per interpretare gli istituti del quinto d’obbligo e della proroga tecnica, che sono configurati come opzioni esplicitamente previste nella lex specialis. La sentenza ne afferma la natura giuridica di obblighi concreti ed economicamente stimati che debbono essere inclusi nel valore complessivo dell’appalto ai fini della verifica della validità della procura e della rappresentanza dell’RTI.

Articoli di riferimento