30/03/2026
Art. 1Art. 2Art. 3Art. 5Art. 36Art. 70Art. 90Art. 110Art. 177

Legittimità dell’aggiudicazione della concessione dell’asilo nido di Morimondo a SOFIA Società Cooperativa Sociale e rigetto del ricorso della Cooperativa Sociale Start

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso della Cooperativa Sociale Start contro l’aggiudicazione della gestione dell’asilo nido comunale di Morimondo a SOFIA Società Cooperativa Sociale. Start aveva contestato la regolarità dell’offerta dell’aggiudicataria in merito alla redazione della relazione tecnica, all’incompletezza del Piano Economico Finanziario (PEF) riguardo ai costi mensa e alla mancata attivazione della verifica di anomalia dell’offerta. Il Collegio ha ritenuto infondate tutte le censure: la comunicazione dell’aggiudicazione, seppur non tempestiva, non incideva sulla legittimità; il disciplinare di gara prevedeva solo una preferenza e non un limite rigido per la lunghezza della relazione tecnica; la presunta omissione dei costi mensa nel PEF di SOFIA era irrilevante, in quanto il modello fornito dalla stazione appaltante non richiedeva espressamente tale voce e comunque i costi erano stati tenuti in considerazione; infine, la verifica di anomalia non era obbligatoria e non vi erano le condizioni per attivarla. Conseguentemente, anche la domanda risarcitoria è stata rigettata.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sull’adesione a un’interpretazione sostanzialista delle regole di gara, in base al principio del risultato e ai criteri di buona fede, trasparenza e tutela della concorrenza sanciti dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023). Sul piano procedurale, il TAR ha ritenuto inammissibile la censura sul ritardo nella comunicazione dell’aggiudicazione (art. 90), non essendo il termine previsto perentorio né lesivo del diritto di difesa. In merito alla lunghezza della relazione tecnica di SOFIA, il Tribunale ha rilevato che il disciplinare indicava un numero massimo di pagine solo come preferenza, senza sanzione espulsiva, e che la differenza di formato rispetto all’offerta di Start non aveva inciso sulla valutazione di merito o sulla par condicio. Sul presunto difetto del PEF, è stato chiarito che il modello fornito alla piattaforma non prevedeva l’obbligo di inserire esplicitamente il costo del servizio mensa e che tale costo era comunque considerato nei conteggi globali dell’offerta tecnica ed economica. La verifica di anomalia ex art. 110 non era dovuta sia perché il ribasso non superava la soglia automatica, sia perché non vi erano elementi di incongruità sostanziale. Complessivamente, il TAR ha privilegiato la correttezza sostanziale dell’iter amministrativo e la coerenza dell’offerta in termini di equilibrio economico e tenuta finanziaria, escludendo gravi violazioni formali e, quindi, ogni ipotesi di illegittimità. La richiesta risarcitoria è stata rigettata, essendo stata accertata la legittimità dell’operato amministrativo.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato è stato richiamato dal Collegio per affermare che va privilegiata un’interpretazione delle regole di gara orientata all’effettivo raggiungimento degli obiettivi pubblici, ossia la scelta dell’offerta più idonea, anche a scapito di un formalismo esasperato. Si è sostenuto che le regole procedurali sono uno strumento per perseguire l'interesse pubblico, non un fine in sé.

Articolo 2

Il TAR ha richiamato il principio della fiducia tra amministrazione e operatori economici per giustificare la buona fede nella compilazione del PEF da parte di SOFIA, evidenziando che eventuali errori indotti dalla struttura della documentazione di gara (come la non menzione esplicita del costo mensa) non integrano motivo di esclusione se vi è stato comunque rispetto sostanziale delle regole e trasparenza.

Articolo 3

L’articolo è stato implicitamente richiamato nelle censure di Start sulla par condicio e la presunta alterazione della concorrenza. Il Collegio ha ritenuto che non vi sia stata discriminazione né alterazione della parità di trattamento, poiché la lex specialis non prevedeva sanzioni espulsive formali per le difformità contestate, né la valutazione della commissione ha attribuito vantaggi indebiti.

Articolo 5

Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento viene ribadito dal Collegio nello scrutinare la condotta sia della stazione appaltante che degli operatori. Il disciplinare non era così chiaro da giustificare l’esclusione per meri formalismi, mentre l’operatore ha agito conformemente al legittimo affidamento.

Articolo 36

L’articolo è menzionato in coordinamento con l’art. 90 per chiarire che le comunicazioni agli offerenti, anche se non immediate, devono garantire piena conoscibilità e tutela giurisdizionale, ma la tempistica della comunicazione medesima non incide sulla legittimità dell’aggiudicazione.

Articolo 70

Richiamato in relazione all’inammissibilità delle offerte e alla necessità di rispettare i presupposti procedurali nella scelta dei contraenti. Il TAR ha ritenuto che i presupposti di ammissibilità fossero rispettati e che la procedura avesse garantito la concorrenza e l'imparzialità previste.

Articolo 90

La doglianza di Start sul ritardo della comunicazione dell’aggiudicazione è stata ritenuta inammissibile in quanto il termine di cinque giorni non è perentorio e la comunicazione tardiva non pregiudica il diritto di difesa o la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo.

Articolo 110

La richiesta di verifica di anomalia dell’offerta di SOFIA è stata respinta poiché il ribasso offerto non superava la soglia fissata dalla lex specialis e non sussistevano elementi oggettivi per avviare la procedura anche in via facoltativa, secondo i criteri di congruità, sostenibilità e serietà richiesti dall’art. 110.

Articolo 177

Invocato da Start in relazione all’equilibrio economico-finanziario della concessione, ma il TAR ha rilevato che la verifica sull’effettiva copertura dei costi e sul rischio operativo era soddisfatta poiché il PEF (pur con la critica formale) garantiva la sostenibilità dell’offerta e il trasferimento del rischio operativo, come richiesto dalle regole di concessione.

Articoli di riferimento