Legittimità della decadenza dall’autorizzazione per servizio di monopattini in sharing: TAR Lombardia su criteri premianti e legittimazione ad agire
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso di Bolt Support Services contro la decadenza dall’autorizzazione a gestire il servizio di mobilità in sharing con monopattini elettrici a Milano. Il ricorso era rivolto anche contro lo scorrimento della graduatoria che ha consentito ad altri operatori di subentrare, ma tali motivi sono stati dichiarati inammissibili. Il provvedimento di decadenza è stato ritenuto legittimo, in quanto fondato sul mancato rispetto, da parte di Bolt, degli impegni assunti in sede di gara rispetto ai criteri premianti dichiarati nell’offerta (grandezza delle ruote e dotazione di caschi), che avevano consentito l’attribuzione di un punteggio decisivo per l’aggiudicazione. I ritardi nelle forniture o le problematiche operative, secondo il TAR, rientrano nel rischio d’impresa e non giustificano la deroga agli impegni assunti, pena il vulnus alla par condicio. La ricorrente, una volta esclusa, non ha più alcun interesse a contestare i successivi atti di graduatoria. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha chiarito che la procedura bandita dal Comune di Milano per la selezione di operatori di monopattini in sharing non configura un appalto o concessione di servizio in senso tecnico, ma un’autorizzazione contingentata soggetta ai principi generali di trasparenza e parità di trattamento. Il provvedimento di decadenza dall’autorizzazione è stato esaminato come atto plurimotivato, ma il TAR ha ritenuto la sola motivazione relativa alla mancata attuazione degli impegni assunti sui criteri premianti pienamente idonea e sufficiente a sorreggerlo, assorbendo tutte le altre censure. Le offerte della procedura erano valutate anche in base a criteri premianti (es. ruote maggiorate, presenza di casco), dichiarati vincolanti per l’intera durata dell’autorizzazione pena la decadenza. Bolt, risultata carente in tali impegni, a causa di ritardi nelle forniture e non conformità dei mezzi, non ha rispettato la lex specialis. Secondo costante giurisprudenza, una volta accertata la legittima esclusione di un concorrente, questo perde ogni interesse e legittimazione a contestare atti successivi della procedura. Il meccanismo della decadenza, come costruito dall’amministrazione, è stato ritenuto legittimo, proporzionato e conforme a diritto. La decisione ribadisce il valore degli impegni dichiarati in gara, tutela della concorrenza e la specialità dell’azione amministrativa in questa materia.



