30/09/2026
Art. 3Art. 7Art. 71Art. 79Art. 120

Legittima esclusione per mancata presentazione della scheda tecnica del pluviometro a pesata in gara ARPA Lombardia

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Siap+Micros S.p.A. contro l’esclusione dalla procedura di gara indetta da ARPA Lombardia per il servizio di manutenzione e fornitura di strumenti idro-nivo-meteorologici, Lotto A. L’impresa era stata esclusa per non aver allegato la scheda tecnica del 'pluviometro a pesata' richiesta a pena di esclusione dal disciplinare di gara. Il TAR ha ritenuto infondati i motivi della ricorrente: la lex specialis prevedeva espressamente tale fornitura, necessaria per nuove stazioni previste dal progetto Climaxpo, e non vi era spazio per applicare il principio di equivalenza a una offerta che non includeva il prodotto richiesto. La stazione appaltante ha agito in modo corretto e trasparente, nel rispetto della par condicio tra i concorrenti.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR Lombardia chiarisce che nelle procedure di gara pubblica la stazione appaltante è vincolata al contenuto della lex specialis (disciplinare e capitolato). Se la documentazione di gara richiede a pena di esclusione la presentazione di schede tecniche per prodotti esplicitamente elencati, i concorrenti devono attenersi strettamente a tali prescrizioni. Nel caso concreto, la richiesta della scheda tecnica del pluviometro 'a pesata' era funzionale all’attivazione di future stazioni previste dal progetto Climaxpo ed era chiaramente indicata fra i documenti obbligatori. L’offerta di Siap+Micros non comprendeva tale scheda, né forniva evidenza di equivalenza funzionale tra i prodotti offerti e quelli richiesti (mancava anche una dichiarazione esplicita in tal senso). Non si trattava, dunque, di una questione di migliorie, ma di mancata corrispondenza all’oggetto dell’appalto. L’applicazione del principio di equivalenza non può condurre ad ammettere offerte che non rispettino le richieste minime della stazione appaltante, pena la violazione del principio di parità di trattamento. Non risultando vizi di motivazione, né violazioni della disciplina di gara, il TAR ha rigettato il ricorso.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 3

Il principio di concorrenza e par condicio è stato utilizzato per giustificare l'obbligo di osservare le prescrizioni della lex specialis: ammettere offerte differenti da quanto richiesto avrebbe violato l'uguaglianza tra concorrenti e la trasparenza della procedura di gara.

Articolo 7

È stato richiamato il principio di auto-organizzazione amministrativa per sottolineare che la stazione appaltante definisce liberamente (nei limiti di legge) il proprio fabbisogno e può imporre requisiti specifici funzionali alle proprie esigenze (come la richiesta di pluviometri a pesata).

Articolo 71

È stato menzionato per ribadire che la gara si è svolta con procedura aperta europea, assicurando la massima partecipazione degli operatori economici interessati, nel rispetto delle norme in materia di gara pubblica.

Articolo 79

Il principio di equivalenza previsto per le specifiche tecniche è stato invocato dalla ricorrente per giustificare l’offerta di un prodotto diverso ma ritenuto equivalente, ma il TAR ha chiarito che esso non può essere applicato in modo da sovvertire le prescrizioni minime della lex specialis, che restano vincolanti.

Articolo 120

È stato citato in relazione alla disciplina sulle possibili modifiche contrattuali e al progetto CLIMAXPO, quale esempio di previsione di future necessità nella lex specialis, ma non incide direttamente sulla valutazione della regolarità dell'offerta in fase di gara.

Articoli di riferimento