30/09/2026
Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 10Art. 104Art. 108Art. 110Art. 119

Esclusione dalla Gara d’Appalto per Modifica Sostanziale dell’Offerta in Sede di Verifica dell’Anomalia: confermata la legittimità dell’esclusione di Sprovieri S.r.l. e la successiva aggiudicazione all’ATI Ge.De.

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso di Sprovieri S.r.l., confermando la legittimità della sua esclusione dalla gara indetta da ATM per interventi di adeguamento antincendio sulla metropolitana di Loreto. Sprovieri S.r.l. aveva modificato in modo sostanziale la propria offerta economica in sede di verifica di anomalia, in particolare rimodulando le spese generali e l’utile d’impresa senza adeguata giustificazione, per tentare di rientrare nei parametri richiesti. Il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione poiché la modificazione dell’offerta viola il principio di immodificabilità delle offerte dopo la presentazione. Conseguentemente, sono state respinte anche le domande risarcitorie e i motivi aggiunti contro l'aggiudicazione all’ATI Ge.De.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la questione della legittimità dell’esclusione di un concorrente da una gara pubblica per modifica sostanziale dell’offerta in sede di verifica dell’anomalia. Il TAR ha ritenuto che il principio di immodificabilità dell’offerta (art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023) sia fondamentale per garantire la par condicio tra i concorrenti e la trasparenza delle procedure. Nel caso concreto, Sprovieri S.r.l., inizialmente prima in graduatoria, aveva presentato giustificazioni che modificavano i valori economici di spese generali e utile d’impresa rispetto a quanto dichiarato nell’offerta originaria, senza fornire idonea motivazione tecnica o documentale. Il TAR ha chiarito che sono ammesse solo correzioni di meri errori materiali che non modifichino l’essenza dell’offerta, ma non sono accettabili manovre per "far quadrare i conti". Poiché la rimodulazione operata dalla ricorrente non rispondeva a queste condizioni, l’esclusione è stata ritenuta corretta. Sono stati inoltre dichiarati inammissibili i motivi aggiunti relativi a presunte illegittimità nell’aggiudicazione, essendo venuto meno l’interesse della ricorrente una volta confermata la propria esclusione legittima.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Rilevante come principio guida della procedura: la sentenza richiama il rispetto dei principi di qualità, trasparenza e concorrenza, sottolineando che la corretta applicazione delle regole di gara e la verifica delle offerte devono essere orientate al miglior risultato per la collettività, senza deroghe arbitrarie per singoli concorrenti.

Articolo 2

Invocato dalla ricorrente a fondamento della propria lealtà nell’azione, il principio di fiducia viene invece valorizzato dalla stazione appaltante e dal TAR per ribadire che la fiducia tra amministrazione e operatori economici si fonda su condotte trasparenti e non su tentativi di rimodulare offerte ex post.

Articolo 3

Richiamato tra le censure per sostenere che l’esclusione avrebbe leso il principio di accesso al mercato. Il TAR ribadisce tuttavia che la parità di accesso è garantita solo se i concorrenti rispettano le regole sostanziali della gara, tra cui l’immodificabilità delle offerte.

Articolo 4

La sentenza interpreta le norme applicabili secondo i principi enunciati negli artt. 1-3, seguendo la ratio legis di garantire procedure eque, trasparenti e fondate sulla leale competizione, rifiutando interpretazioni elastiche che possano minare tali obiettivi.

Articolo 10

Invocato dalla ricorrente per sostenere che l’esclusione sarebbe illegittima in quanto non motivata da cause tassative previste dal codice. Il TAR chiarisce che la modifica sostanziale dell’offerta durante la verifica di anomalia costituisce motivo legittimo di esclusione, in quanto incide sull’affidabilità e serietà dell’operatore secondo il Codice.

Articolo 104

Richiamato nei motivi aggiunti per contestare la validità dell’avvalimento della controinteressata ATI Ge.De. Il giudizio di merito su questo punto è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto la ricorrente era ormai esclusa legittimamente e quindi priva di titolo a contestare l’aggiudicazione su basi autonome.

Articolo 108

Applicato dalla stazione appaltante per la selezione dell’offerta col maggior ribasso e per la verifica sulla corretta formulazione delle voci di costo, in particolare oneri di sicurezza e manodopera, in conformità alle regole di trasparenza ed economicità dell’aggiudicazione.

Articolo 110

Elemento centrale della sentenza. Il TAR ha confermato la correttezza dell’operato della stazione appaltante nella verifica di anomalia, evidenziando che le giustificazioni dell’offerente non possono mai tradursi in una modifica sostanziale dell’offerta originaria. Il mancato rispetto di tale principio, secondo la giurisprudenza, giustifica l’esclusione.

Articolo 119

Contestato nei motivi aggiunti da Sprovieri S.r.l. in riferimento al subappalto della controinteressata. Tuttavia, essendo la ricorrente legittimamente esclusa, il TAR ha dichiarato l’inammissibilità della censura per difetto di legittimazione e interesse.

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