Annullamento parziale dello schema tipo di contratto del servizio rifiuti ARERA: limiti dei poteri regolatori e rispetto dei principi del Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha accolto in parte il ricorso di alcune società operanti nel settore rifiuti contro la deliberazione ARERA n. 385/2023/R/RIF, annullando alcune clausole dello schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani. Il Tribunale ha ritenuto illegittime talune previsioni dello schema tipo in tema di determinazione del corrispettivo, estensione della durata contrattuale, applicazione obbligatoria di specifici CCNL e mancata inclusione dell’offerta tra i documenti contrattuali, in quanto contrastanti con gli articoli del nuovo Codice degli Appalti e i principi di equilibrio contrattuale e autonomia delle parti. Il ricorso è stato invece respinto su altri aspetti, come la legittimità dei poteri regolatori dell’ARERA e l’assenza di obbligo di retroattività delle nuove regole.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza riconosce ad ARERA il potere di definire schemi tipo contrattuali non solo per il servizio integrato ma anche per i singoli servizi del ciclo dei rifiuti. Tuttavia, il TAR annulla le parti dello schema tipo che subordinano il corrispettivo contrattuale al metodo tariffario ARERA (MTR), in contrasto con il principio di equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 e con la disciplina sulla revisione prezzi dell'art. 60 del Codice degli Appalti: il corrispettivo deve restare quello definito in gara e può essere modificato solo tramite revisione prezzi in presenza di circostanze straordinarie. Vengono, inoltre, cassate le previsioni che consentono estensioni della durata dell’appalto oltre i limiti della proroga tecnica prevista dall'art. 120, così come l'obbligo di applicare sempre un determinato CCNL, in violazione dell'art. 11 che consente la scelta di altri contratti equivalenti nelle tutele offerte. È annullata anche la mancata inclusione dell’offerta contrattuale tra gli allegati essenziali. Il resto delle censure, tra cui quella sulla facoltà (e non obbligo) di assorbimento del personale uscente e sulla legittimità generale dei poteri ARERA, viene respinto.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato informa l'intero giudizio e viene richiamato nel valutare l'equilibrio tra regolazione, efficienza amministrativa e tutela della concorrenza, ma soprattutto sottende la necessità di garantire la funzionalità e chiarezza dei rapporti contrattuali disciplinati dagli schemi tipo ARERA.
Centrale nella decisione; il TAR sancisce che lo schema tipo ARERA viola il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale prevedendo che il corrispettivo dell’appalto sia subordinato alla 'coerenza' con i costi ARERA/MTR e non al prezzo di gara, senza prevedere l’ordinario rimedio della revisione prezzi in caso di sopravvenienze straordinarie. L’equilibrio contrattuale deve essere tutelato senza trasformare la natura commutativa dell’appalto.
Viene richiamato a proposito delle clausole relative all’applicazione dei CCNL. La sentenza annulla la clausola dello schema tipo che imponeva l’applicazione esclusiva dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, affermando che l'articolo consente di scegliere contratti differenti, a patto che garantiscano tutele equivalenti ai lavoratori.
Evocato nel quadro normativo come riferimento alle soglie comunitarie e ai metodi di calcolo del valore contrattuale, a supporto delle censure sulle clausole che rendevano indeterminata la durata e il valore economico dell’appalto, in violazione della certezza contrattuale richiesta dalla normativa sugli appalti.
Richiamato in relazione alle previsioni sulle clausole sociali e il trattamento del personale uscente. Il TAR però respinge la censura sull’obbligo di assorbimento del personale, ritenendo la clausola dello schema compatibile col quadro normativo, poiché non obbliga ma solo consente il passaggio diretto dei lavoratori.
Fondamentale per la decisione sull’illegittimità della clausola di adeguamento del corrispettivo sulla base dei costi MTR. Il TAR ribadisce che la revisione del corrispettivo degli appalti deve seguire la disciplina obbligatoria sulla revisione prezzi solo in presenza di circostanze straordinarie e non in modo automatico in base al metodo tariffario.
Menzi-onato tra le norme violate in relazione alle modalità di aggiudicazione e determinazione del valore dell’offerta e, in combinato con altre norme, a supporto delle critiche alle clausole che rendevano indeterminato prezzo e durata contrattuale, elementi invece chiave per la valutazione delle offerte e la trasparenza dell’appalto.
Decisivo per la parte della sentenza che dichiara illegittima la previsione regolatoria che consente l’estensione della durata contrattuale per ragioni diverse dalla proroga tecnica. Il TAR riafferma che le proroghe sono eccezionali e ammesse solo in casi strettamente previsti e per il tempo necessario a garantire il passaggio di gestione.



