Esclusione automatica da concessione pubblica per gravi violazioni fiscali non regolarizzate prima della domanda di partecipazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha confermato la legittimità dell’esclusione di una società dalla graduatoria per l’assegnazione in concessione di un immobile comunale, motivata dalla presenza di gravi violazioni fiscali definitivamente accertate e non regolarizzate prima della presentazione della domanda di partecipazione. Il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria è ritenuto conforme sia alla lex specialis della gara (che richiamava l’art. 94 del d.lgs. 36/2023) sia ai principi generali di affidabilità e correttezza nei rapporti con la pubblica amministrazione. Respinte tutte le censure della ricorrente, che lamentava l’applicazione indebita delle cause di esclusione automatica e la mancata considerazione del successivo piano di rateizzazione dei debiti fiscali.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sulla constatazione che la lex specialis della procedura di gara, pur trattandosi di una concessione attiva (e dunque tendenzialmente esclusa dall’applicazione integrale del Codice degli Appalti ex art. 13), ha espressamente previsto come requisito la regolarità fiscale, richiamando l’art. 94 d.lgs. 36/2023. In virtù di tale richiamo, e alla luce della documentazione certificata dall’Agenzia delle Entrate, la società risultava sprovvista del requisito al momento della domanda, avendo richiesto la rateizzazione dei debiti fiscali solo successivamente. La clausola di esclusione ex art. 94 opera automaticamente, senza margini di valutazione discrezionale, una volta accertata la grave irregolarità. Non rileva la successiva regolarizzazione, né è configurabile un vizio nelle autodichiarazioni, poiché la ricorrente, al momento della partecipazione, era consapevole della propria posizione fiscale irregolare. Il TAR chiarisce che, pur nei contratti attivi, l’esplicito richiamo a regole proprie degli appalti pubblici nella documentazione di gara le rende pienamente applicabili, a tutela della trasparenza, dell’affidabilità e del buon andamento della PA.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 13 viene richiamato per delimitare l’ambito di applicazione del Codice degli Appalti: normalmente le concessioni attive, come quella oggetto di causa, sarebbero regolate solo dai principi generali indicati agli articoli 1, 2 e 3 (economicità, imparzialità, accesso al mercato, ecc.). Tuttavia, la sentenza spiega che, se la lex specialis richiama espressamente regole specifiche del Codice (come l’art. 94), queste diventano vincolanti anche per le procedure di affidamento di contratti attivi.
È la disposizione centrale su cui si regge la decisione. L’articolo 94 stabilisce le cause di esclusione automatica dalla partecipazione alle gare pubbliche, tra cui le gravi violazioni fiscali definitivamente accertate. Nel caso di specie, la società presentava irregolarità non sanate alla data della domanda di ammissione; la lex specialis prevedeva come requisito la regolarità fiscale in conformità a tale articolo, rendendo l’esclusione automatica e priva di margini discrezionali. La successiva rateizzazione non ha effetto sanante posteriore.
La ricorrente invocava la possibilità, prevista dall’articolo 95, di valutazione non automatica dell’esclusione in presenza di irregolarità sanate (rateizzazione). Tuttavia, la sentenza chiarisce che tale valutazione non trova applicazione poiché la lex specialis richiama espressamente l’art. 94 (esclusione automatica), che prevale rispetto alle ipotesi di esclusione non automatica e valutativa previste dall’art. 95.



