31/07/2026
Art. 16Art. 79Art. 93

Esclusione da gara per mancata equivalenza tecnica: il caso Bioh Group Filtrazione S.p.A. contro ARIA S.p.A. e Sanipur S.p.A.

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso della società Bioh Group Filtrazione S.p.A., esclusa da una gara indetta da ARIA S.p.A. per l'affidamento di servizi di bonifica e sanificazione contro la legionellosi, perché l'offerta presentata proponeva un biocida alternativo alla monoclorammina ritenuto non equivalente secondo la commissione tecnica. Il Tribunale ha ritenuto infondate sia le doglianze relative alla composizione della commissione (presunto conflitto di interessi), sia quelle sulla valutazione tecnica di equivalenza del prodotto, confermando la legittimità dell'esclusione. Le spese sono state compensate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta, in via principale, due gruppi di motivi sollevati dalla ricorrente: il presunto conflitto di interessi dei commissari di gara e la legittimità della valutazione tecnica sull'equivalenza del prodotto offerto rispetto a quello richiesto dal capitolato. Sul primo punto, il TAR chiarisce che, secondo il Codice degli Appalti, il conflitto di interessi deve essere provato con elementi concreti e specifici: la semplice appartenenza dei commissari alle amministrazioni destinatarie del servizio non costituisce di per sé una causa di incompatibilità, essendo anzi prevista dalla normativa per garantire una valutazione competente delle esigenze dell'ente. Quanto alla questione tecnica, il Tribunale rileva che la commissione giudicatrice ha correttamente applicato il principio di equivalenza tecnica valutando le condizioni concrete (in particolare la durezza dell'acqua nei presidi ospedalieri), e che la ricorrente non ha offerto controprove tecniche adeguate a contestare la valutazione della commissione. L'azione amministrativa è stata ritenuta logica, plausibile e correttamente motivata, nel rispetto delle regole e dei poteri discrezionali della stazione appaltante. Pertanto, il ricorso è stato respinto in toto.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 16

L'articolo 16 è stato applicato per definire i requisiti del conflitto di interessi nei confronti dei membri della commissione giudicatrice. Il TAR ha sottolineato che, per eccepire un conflitto di interessi, occorre fornire riscontri concreti e documentati relativi a un interesse personale effettivo dei commissari che possa compromettere la loro imparzialità. Nel caso in esame, l'appartenenza dei commissari alle amministrazioni beneficiarie non integra di per sé un conflitto di interessi, né la ricorrente ha provato elementi che configurassero la situazione prevista dall'articolo 16.

Articolo 93

L'articolo 93 riguarda la composizione della commissione giudicatrice. Nella sentenza, il TAR richiama la norma per giustificare la possibilità e legittimità che la commissione sia composta da dipendenti delle amministrazioni beneficiarie del contratto, valorizzando la conoscenza diretta delle esigenze specifiche. La norma disciplina inoltre i casi di conflitto di interessi, ribadendo il rigore probatorio necessario e la distinzione tra meri sospetti e situazioni oggettive e documentate di incompatibilità.

Articolo 79

L'articolo 79 è stato invocato per inquadrare il tema delle specifiche tecniche e del principio di equivalenza tra prodotti. Il TAR, richiamando il contenuto dell'allegato II.5 al codice, ha confermato che il giudizio di equivalenza tra il biocida richiesto (monoclorammina) e quello offerto (Ferrocid 5280-S) doveva essere fondato su una valutazione tecnica riferita alle condizioni concrete dell'appalto; la commissione, preposta a tale valutazione, ha riscontrato l'assenza dei requisiti tecnici richiesti, determinando la legittima esclusione dalla gara.

Articoli di riferimento