Esclusione illegittima dalla gara pubblica per motivi di grave illecito professionale: annullamento dell’aggiudicazione e riammissione del concorrente
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso dell’ATI Mair Josef & Co. contro l’esclusione dalla gara per lavori pubblici motivata da presunti gravi illeciti professionali imputati a un socio della mandante Bracchi S.r.l., annullando sia l’esclusione che la conseguente aggiudicazione dell’appalto a TMG S.p.A. Il Tribunale ha ritenuto che la stazione appaltante (ARIA S.p.A.) non avesse fornito prove sufficienti per qualificare il socio come amministratore di fatto e che si fosse basata su mere notizie di cronaca e ragionamenti presuntivi non consentiti dal Codice degli appalti. Parallelamente, sono state respinte le censure di esclusione reciproca tra i concorrenti e quelle relative all’illegittimità del comportamento dell’altra parte. Il TAR ha ordinato la riammissione dell’ATI Mair in gara e la rinnovazione della procedura di aggiudicazione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza prende le mosse dall’esclusione di ATI Mair per la presunta sussistenza di un grave illecito professionale commesso da un socio, ritenuto arbitrariamente amministratore di fatto, della società mandante. La stazione appaltante aveva dedotto tale situazione da notizie di stampa e dalla tipologia dei reati oggetto di indagine, senza tuttavia ricorrere a prove documentali specifiche come richiesto dall’art. 98 del Codice degli Appalti. Il TAR ha chiarito che l’esclusione per illecito professionale non è automatica, ma deve fondarsi su elementi probatori specifici, e che la nozione di amministratore di fatto va accertata in concreto, non presunta. Il giudice ha inoltre ribadito che l’omessa comunicazione di vicende penali non costituisce di per sé causa di esclusione automatica e che l’errore formale commesso da TMG S.p.A. nell’offerta tecnica non integra illecito grave quando venga tempestivamente segnalato e corretto. Infine, il TAR ha disposto il rinnovo della fase di valutazione delle offerte, ordinando l’annullamento sia del provvedimento di esclusione illegittima che dell’aggiudicazione conseguente, in ossequio ai principi di proporzionalità e a una corretta sequenza procedurale.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio della fiducia ha guidato la valutazione sulla condotta di TMG: l’errore nell’offerta tecnica, riconosciuto e comunicato spontaneamente, non è stato ritenuto idoneo a evidenziare una volontà dolosa o una lesione dell’integrità, ma espressione di correttezza e collaborazione tra operatori e amministrazione.
L’articolo disciplina la procedura aperta, seguita nella gara in oggetto, e costituisce la base legale per l’impostazione della competizione e delle regole di selezione degli operatori economici.
L’articolo è richiamato in riferimento alle cause di esclusione automatica, che però il TAR ha escluso trovassero applicazione nel caso di specie, essendo quella contestata una fattispecie di esclusione non automatica.
Costituisce il pilastro della decisione: il TAR ha chiarito che l’esclusione per grave illecito professionale (lett. e) è una causa non automatica e richiede un accertamento sostanziale dei fatti e la tipicità delle condotte, non essendo sufficiente fare affidamento su presunzioni o notizie di cronaca.
L’articolo è stato centrale per l’analisi delle condizioni che consentono l’esclusione per illecito professionale. Il TAR ha precisato che le prove di tale illecito devono essere specifiche e documentate, come elencato dal comma 6; inoltre, ha chiarito la corretta nozione di amministratore di fatto e la necessità di una valutazione concreta dei ruoli e delle responsabilità all’interno delle società.
La sentenza ha applicato il comma 3 sul metodo dell’inversione documentale, utilizzato nella procedura di gara, e sui principi di imparzialità, trasparenza e correttezza nell’esame delle offerte e dei documenti amministrativi.
Rilevante nella fase di verifica di anomalia dell’offerta di TMG. Il TAR ha riconosciuto la correttezza del procedimento seguito dalla stazione appaltante nell’accertare e valutare l’errore materiale nell’offerta tecnica di TMG, considerandolo non idoneo a determinare l’esclusione quando adeguatamente giustificato.



