Legittimità della Revoca e della Nuova Gara per la Concessione delle Aziende Agricole Regionali – TAR Campania, Sez. VII, sentenza 2025
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza del TAR Campania ha respinto il ricorso proposto dall’Azienda Agricola della Valle s.r.l. contro la revoca della procedura di gara per la concessione dell'Azienda Agricola di Montecoriolano, disposta dalla Regione Campania. Il tribunale ha ritenuto legittima la revoca dell'avviso pubblico e l’indizione di una nuova gara, finalizzata all’unica concessione di entrambe le aziende agricole regionali (Montecoriolano e Passerano), poiché motivata da esigenze di interesse pubblico e problematiche gestionali della società in house SAUIE s.r.l. Inoltre, sono state dichiarate inammissibili o infondate le ulteriori censure relative alla nuova gara e alle questioni procedurali. È stata respinta anche la domanda risarcitoria per mancanza di una specifica allegazione e quantificazione dei danni.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha spiegato che la revoca della precedente gara e l’avvio della nuova procedura sono state motivate da ragioni di pubblico interesse, in particolare dal processo di liquidazione di SAUIE s.r.l. e dalla necessità di una gestione efficiente delle aziende agricole regionali, meglio garantita da un bando unitario. Citando l’art. 21-quinquies Legge 241/1990, il tribunale ha sottolineato che la pubblica amministrazione gode di ampia discrezionalità nel revocare atti amministrativi anche sulla base di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (ius poenitendi), purché la decisione non sia manifestamente irragionevole o viziata da travisamento dei fatti. Nel caso concreto, tali vizi non sono stati riscontrati. Inoltre, la posizione della ricorrente non era sufficientemente consolidata, poiché la procedura si era fermata alla semplice proposta di aggiudicazione. Quanto alla richiesta di risarcimento danni da responsabilità precontrattuale, la domanda è stata respinta per mancanza di prova e quantificazione del danno subito. Infine, le ulteriori censure su presunte illegittimità della nuova gara e su aspetti procedurali sono state dichiarate infondate o inammissibili per carenza di interesse.



